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La Cassazione torna sulla ripartizione delle spese relative alla manutenzione e riparazione dei frontalini e delle fioriere di balconi e terrazzi condominiali

La Cassazione torna sulla ripartizione delle spese relative alla manutenzione e riparazione dei frontalini e delle fioriere di balconi e terrazzi condominiali
Secondo la Cassazione gli elementi decorativi di fioriere, balconi e parapetti di un condominio, svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all'intero edificio, costituiscono "parti comuni", ai sensi dell'articolo 1117, n. 3, c.c., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
E’ del 16 giugno 2017 una nuova pronuncia della Corte di Cassazione in tema di ripartizione delle spese condominiali relative alla manutenzione e riparazione dei frontalini e delle fioriere dei balconi e dei terrazzi (Cass. civ., sentenza n. 21641 del 16 giugno 2017).

In particolare, tali spese devono essere ripartite tra tutti i condomini, in ragione dei loro millesimi di proprietà, o devono essere poste a carico dei relativi proprietari?

Nel caso esaminato dalla Cassazione, un’agenzia immobiliare aveva agito in giudizio nei confronti di un condominio, al fine di ottenere l’annullamento di una delibera condominiale, in quanto “i costi per la manutenzione e riparazione dei frontalini e delle fioriere dei balconi e dei terrazzi che ne fruivano dovevano gravare sui relativi proprietari e non dovevano essere ripartiti secondo le tabelle millesimali di proprietà”.

Il Tribunale di Roma, pronunciatosi in primo grado, aveva rigettato la domanda proposta dall’agenzia immobiliare e la sentenza era stata confermata anche dalla Corte d’appello, con la conseguenza che l’agenzia immobiliare aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della decisione sfavorevole.

Secondo la ricorrente, in particolare, la Corte d’appello, nel confermare la legittimità della delibera condominiale, non aveva dato corretta applicazione all’art. 12 delle preleggi e agli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., in quanto la stessa non avrebbe correttamente interpretato il regolamento di condominio.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione all’agenzia immobiliare, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che “gli elementi esterni, quali i rivestimenti della parte frontale e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi e parapetti di un condominio, svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all'intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell'articolo 1117, n. 3, c.c., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno”.

Nel caso di specie, dunque, la Corte d’appello aveva dato corretta applicazione ai suddetti principi, dal momento che oggetto di contestazione era “la ripartizione dei costi di manutenzione delle parti verticali e prospicienti dei balconi e dei terrazzi del condominio”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’agenzia immobiliare, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando la ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


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