In particolare, il condomino che anticipi le spese relative ad interventi di manutenzione delle parti comuni dell’edificio condominiale, ha sempre il diritto di chiedere il rimborso agli altri condomini?
Nel caso esaminato dalla Cassazione, un condomino aveva agito in giudizio nei confronti di un altro condomino, al fine di veder condannato quest’ultimo al pagamento della propria quota di spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria di parti e impianti comuni, che erano state anticipate dal condomino attore.
Il condomino era stato condannato al pagamento sia in primo che in secondo grado, con la conseguenza che questi aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza a lui sfavorevole.
La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione al condomino ricorrente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.
Evidenziava la Cassazione, in proposito, che, nell’ambito del condominio, “il rimborso delle spese per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni, anticipate da uno dei condomini, trova la sua disciplina nell'art. 1134 c.c., in base al quale il diritto è riconosciuto soltanto per le spese urgenti e non in base al mero dato della trascuratezza degli altri comunisti”.
In sostanza, dunque, se un condomino provvede ad anticipare le spese per interventi sui beni comuni (in quanto, ad esempio, non è stato raggiunto un accordo sugli interventi stessi), il condomino in questione potrà pretendere il rimborso da parte degli altri condomini solo nell’ipotesi in cui riesca a dimostrare che si trattava di “interventi urgenti”.
Poiché, invece, nel caso di specie, il condomino che aveva anticipato le somme non aveva dimostrato l’urgenza degli interventi eseguiti sulle parti comuni del condominio, lo stesso, a detta della Cassazione, non aveva diritto a pretendere il rimborso da parte degli altri condomini.
Alla luce di tali considerazioni accoglieva il ricorso proposto dal condomino, rinviando la causa al giudice di secondo grado, affinchè il medesimo decidesse nuovamente sulla questione, sulla base dei principi sopra enunciati.