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L'accordo secondo cui uno dei coniugi non lavora è efficace anche dopo la separazione

Famiglia - -
L'accordo secondo cui uno dei coniugi non lavora è efficace anche dopo la separazione
Secondo la Cassazione, poichè con la separazione si tende a mantenere il più possibile gli effetti propri del matrimonio, compreso il tipo di vita di ciascuno dei coniugi, se prima della separazione i coniugi hanno concordato, o anche solo accettato, che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione.
La Corte di Cassazione civile, con l’ordinanza n. 3297 dell’8 febbraio 2017, si è occupata di un interessante caso in materia di diritto di famiglia e separazione dei coniugi.

In particolare, se durante il matrimonio i coniugi si sono accordati nel senso che uno dei due non lavorasse, questo accordo mantiene validità anche dopo la separazione?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza sopra citata, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Catanzaro aveva modificato la pronuncia di primo grado, stabilendo che la moglie versasse un contributo per il mantenimento dei figli, pari a Euro 150 per ciascun figlio, oltre al 30% delle spese straordinarie.

Ritenendo la decisione ingiusta, la moglie proponeva ricorso per Cassazione, evidenziando la violazione degli artt. 155 e 156 cod. civ. e chiedendo la conferma del provvedimento di primo grado, che le aveva riconosciuto il diritto ad un assegno mensile di mantenimento di Euro 1.700,00,

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover aderire alle argomentazioni svolte dalla ricorrente, accogliendo il relativo ricorso.

In particolare, secondo la Cassazione, la Corte d’appello non aveva ricostruito le situazioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, confrontandole tra loro, e non aveva nemmeno determinato la consistenza del reddito dei due coniugi, in modo tale da poter valutare se la somma attribuita al coniuge meno abbiente fosse adeguata oppure no.

Infine, la Cassazione evidenziava come, con riferimento alla condizione lavorativa della moglie, la Corte d’appello non avesse tenuto conto del principio posto dalla stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18547 del 2006, in base al quale “siccome la separazione instaura un regime che tende a conservare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tipo di vita di ciascuno dei coniugi, se prima della separazione i coniugi hanno concordato - o, quanto meno, accettato - che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione”.

In sostanza, dunque, se i coniugi durante il matrimonio si sono accordati nel senso che uno dei due non lavorasse, questo accordo rimane efficace anche in caso di separazione e il giudice dovrà tenerne conto nel momento in cui si trova a dover valutare se riconoscere o meno il diritto all’assegno di mantenimento.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazine accoglieva il ricorso proposto dalla moglie, annullando la sentenza di secondo grado e rinviando la causa alla Corte d’appello, affinchè la medesima decidesse nuovamente sulla questione, in base ai principi sopra enunciati.


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