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Revoca amministratore condominiale e gestione registri

Revoca amministratore condominiale e gestione registri
Non è revocabile l'amministratore che non abbia tenuto un doppio registro dell'anagrafe condominiale o non abbia consegnato i propri dati identificativi al momento dell'ennesimo rinnovo della propria carica.
La Corte d’Appello di Milano, con il decreto n. 3842 del 19 luglio 2016, si è pronunciata in materia condominiale, fornendo alcune precisazioni sul tema dei diritti e obblighi in capo all’amministratore di condominio (art. 1129 codice civile).

Nel caso esaminato dalla Corte, l’amministratore di condominio aveva proposto reclamo avverso un’ordinanza del Tribunale con la quale gli era stato revocato l’incarico.

In particolare, l’istanza di revoca era stata proposta dall’Agenzia Immobiliare che gestiva il condominio, in quanto l’amministratore, al momento del rinnovo della nomina, non aveva formalmente comunicato i propri dati identificativi.

Secondo la ricorrente, inoltre, l’amministratore non avrebbe regolarmente tenuto il “registro di anagrafe condominiale”, di cui ogni interessato ha diritto a prendere visione, ai sensi dell’art. 1129 codice civile.

Osservava la Corte d’Appello come l’art. 1129 codice civile “contempli, quale grave irregolarità perpetrata dall’amministratore rispetto agli obblighi connessi con il suo mandato, l’omissione, anche in caso di rinnovo della nomina, della comunicazione dei propri dati anagrafici e professionali”; tale norma, tuttavia, deve essere adeguatamente interpretata in relazione al caso concreto e alla volontà del legislatore.

Doveva ritenersi, secondo la Corte, che lo scopo della norma fosse quello di “garantire ai condomini un’adeguata informazione dei dati suindicati, onde agevolare il contatto con l’organo amministrativo”.

Inoltre, la revoca dell’amministratore, per la violazione di tali obblighi, prevista dall’art. 1130 codice civile, presuppone necessariamente che la condotta sia risultata in qualche modo dannosa, anche solo in via potenziale.

Nel caso di specie, poiché l’amministratore rivestiva tale ruolo ormai da molti anni, anche i dati anagrafici e professionali del medesimo dovevano ritenersi conosciuti dai condomini da molto tempo, con la conseguenza che l’omissione addebitata all’amministratore non poteva considerarsi in alcun modo dannosa e non poteva essere posta a fondamento della revoca dell’amministratore medesimo.

Per quanto riguardava, invece, la mancata tenuta del registro di anagrafe condominiale, la Corte d’Appello rilevava come, malgrado l’art. 1129 codice civile preveda il diritto di ogni interessato di prenderne visione, era anche vero che doveva escludersi un “incondizionato e illimitato diritto dei comunisti a prendere visione del documento in questione”, essendo indubbio che l’amministratore è tenuto ad individuare “il giusto punto di equilibrio tra esigenze di tutela della privacy dei comunisti, al rispetto della cui normativa è in ogni caso tenuto, ed esigenze di informazione degli altri comunisti, in ordine a questioni di carattere condominiale”.

Poiché nel caso di specie l’amministratore aveva provveduto a consegnare all’agenzia immobiliare un documento contenente i nominativi dei soggetti proprietari degli immobili, doveva ritenersi che l’amministratore avesse adempiuto in maniera sufficiente ai propri obblighi, assicurando la soddisfazione delle esigenze conoscitive manifestate dall’agenzia immobiliare e scongiurando potenziali danni in capo alla medesima.

Di conseguenza, nemmeno sotto questo profilo sussistevano ragioni sufficiente per accogliere l’istanza di revoca dell’amministratore, la quale, pertanto, veniva respinta.


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