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Responsabilità degli enti: ampliato il catalogo dei “reati presupposto”

Responsabilità degli enti: ampliato il catalogo dei “reati presupposto”
Le principali novità della riforma volta a combattere le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dal denaro.
È noto che, affinchè sorga la responsabilità da reato degli enti, è necessario il rispetto non solo del requisito c.d. teleologico (che richiede che il fatto sia compiuto nell’interesse o a vantaggio dell’ente) ma anche di un requisito oggettivo. Quest’ultimo, in particolare, consiste nella circostanza che la condotta posta in essere dal soggetto, apicale o sottoposto, appartenente all’ente sia sussumibile in una fattispecie di reato tra quelle indicate nel c.d. catalogo dei reati presupposto.

Quest’ultimo, contenuto nel D. lgs. 231/2001 agli artt. 24 ss., si sta progressivamente allargando al fine di disincentivare e punire adeguatamente i diffusi fenomeni di criminalità d’impresa. Già nel 2019, infatti, era stato inserito nel catalogo il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
Con il D. Lgs. 184/2021 si è poi inserito nel corpo del D. Lgs. 231/2001 l’articolo 25 octies. 1, rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.
Le novità legislative così introdotte - recante l’“attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio” - sono entrate in vigore il 14 dicembre 2021.

Innanzitutto, il legislatore della Novella ha fornito una nozione di “strumento di pagamento diverso dai contanti”, definendolo come dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale (o una loro combinazione), diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali.

Tanto chiarito, pare utile elencare schematicamente i nuovi reati che sono stati inseriti nel catalogo:
  1. indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento ex art. 493 ter c.p., che ricorre quando taluno, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizzi, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi. Tale reato ricorre inoltre nel caso in cui taluno, al medesimo fine, falsifichi o alteri carte di credito/di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possieda, ceda o acquisisca tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
  2. detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti ex art. 493 quater c.p., reato introdotto dalla recente riforma nel Codice Penale e punito con la reclusione sino ai due anni e la multa fino ai 1.000,00 euro. Esso, segnatamente, è integrato nel caso in cui taluno – al farne uso o di consentire l’uso illecito altrui – produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca, metta a disposizione o in qualsiasi modo procuri a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o sono adattati a tale scopo;
  3. frode informatica aggravate dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale ex art. 640 ter c.p., che ricorre quando un simile trasferimento, produttivo di profitto per l’agente o per altri dannoso per un altro soggetto (anche privato), si realizzi a seguito di un’alterazione, in qualsiasi modo prodotta, del funzionamento di un sistema informatico o telematico.


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