I giudici della Suprema Corte si sono ritrovati a dover decidere sul caso di una donna che aveva pubblicato su un blog personale accuse esplicite nei confronti di persone omosessuali, rappresentate da due associazioni. In particolare, con le proprie dichiarazioni la donna aveva accusato gli appartenenti a tali associazioni di star "sempre più diffondendo la pedofilia".
Per tali condotte, la donna era stata riconosciuta colpevole del reato di diffamazione e condannata, sia in primo grado, dal Tribunale di Torino, che in appello, alla pena di euro 1500 di multa e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, nonché ad una provvisionale immediatamente esecutiva, pari ad euro 2500 per ciascuna delle parti civili. "Ben le sta", si potrebbe affermare.
I giudici di merito erano pervenuti a tale sentenza di condanna sul presupposto che "le entità giuridiche o di fatto "determinate", rappresentanti categorie di soggetti in forma collettiva, possono rivestire la qualifica di persone offese dal reato di diffamazione, essendo concettualmente concepibile un onore o un decoro collettivo quale bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, appunto, capace di percepire l'offesa", come si legge nella sentenza della Cassazione.
Il reato di diffamazione è punito ai sensi dell'art. 595 del Codice Penale, ed è integrato da chi, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. Il bene giuridico tutelato da tale norma è l'onore, rientrante tra quei diritti tutelati dall'art. 2 della Costituzione.
Quando si parla di diffamazione, però, entrano in gioco anche alcuni diritti del "diffamante". Se vi state chiedendo come è possibile, basti pensare che ogni persona deve poter manifestare liberamente il proprio pensiero, come sancisce l'art. 21 della Costituzione.
Occorre quindi effettuare un bilanciamento tra il diritto all'onore e alla reputazione e il diritto di critica. A molti sembrerà difficile da accettare, soprattutto nell'era social, ma non si ha il diritto di dire tutto ciò che si vuole indiscriminatamente. Ed è proprio quello che ha dovuto realizzare la donna protagonista della vicenda.
Difatti, alcune delle espressioni a lei contestate sono state ritenute diffamatorie, in quanto travalicavano i limiti della legittima manifestazione del diritto di critica e della libera manifestazione del pensiero, poiché miranti a screditare indiscriminatamente, "trasmettendo un "messaggio denigratorio tranchant ed incisivo, in quanto propalato in un contesto nel cui ambito l'imputata rivendica competenze qualificate, derivanti dal suo patrimonio di conoscenze di medico e studiosa della materia".
La portata delle dichiarazioni della donna è gravissima. L'imputata ha accusato le associazioni di "diffondere sempre più la pedofilia". Accusa infamante dal punto di vista etico e giuridico, essendo la pedofilia un reato, rientrante, come evidenziato dalla Suprema Corte, "tra i delitti di più grave impatto sociale ed individuale, anche perché normalmente abbinati all'atteggiamento violento, subdolo o predatorio dell'agente."
A nulla, inoltre, sono valse le motivazioni di ricorso della donna, laddove la stessa sosteneva l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, e quindi del dolo, in quanto i giudici hanno evidenziato che l'imputata, seppur convinta di riferire opinabili tesi dal fondamento scientifico, era ben consapevole del significato della parola pedofilia, "inequivocabilmente interpretabile socialmente come altamente offensiva, nel contesto di una frase in cui si indica il soggetto offeso come promotore di tale attitudine sessuale, dovendosi tener conto del significato che l'espressione offensiva oggettivamente assume nell'ambito sociale e storico di riferimento", in cui tale termine si veste di connotazioni penalmente rilevanti.
Ebbene, il consiglio che vi diamo è questo: prima di parlare (o scrivere!), pensate. In questo modo, eviterete anche di cacciarvi in guai dal punto di vista legale.
E ricordate che il reato di diffamazione può configurarsi non solo nei confronti delle persone fisiche, ma anche delle persone giuridiche, purché si tratti comunque di un ente o di una persona giuridica o di una collettività di soggetti individuabile con precisione, dal momento che la condotta è punibile se l'offesa è rivolta ad una persona determinata ed individuata o individuabile.