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Responsabilità da cosa in custodia: le precisazioni della Corte di Cassazione

Responsabilità da cosa in custodia: le precisazioni della Corte di Cassazione
Secondo la Cassazione, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un "caso fortuito", ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., quando sia stata colposa e non prevedibile da parte del custode.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25837 del 31 ottobre 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di “” del [def ref=condominio (negli edifici)condominio.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, un condomino aveva agito in giudizio nei confronti del condominio, al fine di ottenere la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni subiti mentre usciva dall’ascensore condominiale.

Evidenziava il condomino, in particolare, di essere inciampato nel dislivello che si era formato “tra il pavimento della cabina dell’ascensore e quello del piano di arresto”, cadendo e riportando lesioni personali.

Secondo il condomino, dunque, il condominio avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile, a titolo di “responsabilità da cosa in custodia”, di cui all’art. 2051 c.c.

Il condominio si era costituito in giudizio, contestando la domanda del condomino e chiamando in causa la propria compagnia assicurativa.

Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dal condominio e la sentenza era stata confemata in grado d’appello, con la conseguenza che il condomino aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione al condomino danneggiato, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Osservava la Cassazione, in particolare, che la Corte d’appello aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che l’unica causa del danno subito dal condomino fosse stata la distrazione della vittima stessa.

Evidenziava la Cassazione, in proposito, che “la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., va esclusa quando venga dimostrata dal custode l’esistenza d’un caso fortuito” e che “il caso fortuito può consistere anche nel fatto della vittima (c.d. ‘fortuito incidentale’)”.

Nel caso di specie, tuttavia, secondo la Cassazione, il condominio non aveva in alcun modo dimostrato che la condotta della vittima fosse stata la sola causa dell’evento dannoso, dal momento che “senza il dislivello tra il pavimento dell’ascensore e il terreno circostante la caduta mai si sarebbe potuta verificare”.

Precisava la Corte, sul punto, che il “caso fortuito” è rappresentato da un “evento che non poteva essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non poteva essere in alcun modo prevenuto”.

La Corte d’appello, dunque, aveva erroneamente ritenuto sussistenteuna ipotesi di caso fortuito prendendo in esame unicamente la condotta della vittima, qualificata come negligente, ma senza esaminare se quella condotta potesse ritenersi imprevedibile, eccezionale od anomala da parte del custode”.

Così facendo, la Corte d’appello aveva, pertanto, violato l’art. 2051 c.c., ravvisando “nella condotta della vittima un caso fortuito, senza indagare sulla sussistenza d’uno dei due elementi costitutivi di tale istituto: ovvero la prevedibilità di quella condotta da parte del custode”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal condomino, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello di Milano, affinchè la medesima decidesse nuovamente sulla questione, sulla base del principio di diritto secondo cui: “la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un "caso fortuito", ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode”.


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