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Il rapporto tra gli affetti ed il diritto penale: l'art. 384 c.p.

Il rapporto tra gli affetti ed il diritto penale: l'art. 384 c.p.
Con una importantissima pronuncia le Sezioni Unite della Cassazione hanno ammesso l'estensione analogica dell'art. 384 c.p. anche al convivente more uxorio.
Con la rivoluzionaria pronuncia n. 10381 del 2021, le Sezioni Unite della Cassazione hanno inaugurato un nuovo orientamento giurisprudenziale favorevole all'estensione analogica delle c.d. scusanti. Prima di esaminare nel merito le ragioni che hanno portato gli Ermellini a sconfessare il precedente orientamento giurisprudenziale, appare opportuno ad avviso di chi scrive, senza alcuna pretesa di esaustività, premettere al tema un brevissimo inquadramento di tipo sistematico-generale.

Nell'alveo delle c.d. cause di esclusione della punibilità, terminologia invero a-tecnica adoperata dal legislatore del 1930 all'art. 59 del c.p., la dottrina è solita annoverare una serie di istituti, eterogenei per disciplina e ratio. In particolare, si iscrivono all'interno di questo genus, le c.d. scriminanti o cause di giustificazione, le quali permettono all'interesse sotteso alla norma penale di "prevalere" rispetto a quello di cui è portatore il soggetto agente e per l'effetto di rendere lecito il "fatto scriminato" in tutto l'ordinamento. Non a caso, il legislatore si esprime nell'art. 54 del c.p. in termini di indennizzo e non di risarcimento del danno. Oltre alle scriminanti, si annoverano nel genus delle cause di esclusione della pena le c.d. cause di non punibilità in senso stretto. Queste operano a fronte di un fatto che rimane tipico e colpevole (o tipico, antigiuridico e colpevole nella prospettiva tripartita del reato) ma precludono la punibilità per ragioni di opportunità politica (es.art. 649 del c.p.). Da ultimo, il codice prevede nelle cause di esclusione della punibilità le c.d. scusanti. Si tratta di circostanze tipiche e tassativamente individuate dal legislatore che danno rilievo alla umana fragilità e che comportano l'inesigibilità di un comportamento umano conforme al diritto penale. Come anticipato, la summenzionata distinzione non rappresenta un mero esercizio dogmatico o di stile perchè le singole cause di esclusione della punibilità sottostanno ad una differente disciplina. Peculiare rilievo assume, tra queste, il valore dell'analogia che, rispetto alle circostanze scusanti, è tendenzialmente stata esclusa dalla giurisprudenza e dalla dottrina maggioritaria. Ciò almeno fino alla pronuncia in commento di cui ora è possibile apprezzarne le motivazioni.

Sul punto, secondo l'orientamento dominante ante S.U., la scusante ex art. 384 c.p. era invocabile esclusivamente da parte di chi abbia posto una fattispecie delittuosa per evitare un grave nocumento alla libertà o all'onore di un prossimo congiunto, nozione che il codice penale definisce con apposita norma (art. 307 c.p.). Le ragioni poste a fondamento del consolidato orientamento giurisprudenziale si rinvengono nella diversità tra il modello familiare imperniato sul matrimonio, protetto ex art. 29 Cost. e quello fondato sulla convivenza non formalizzata (art. 2 Cost.), che si basa sul affectio e non garantisce vincoli di stabilità essendo revocabile in qualunque momento. Per effetto di tale diversità, la Corte Costituzionale ha giudicato compatibile con la Costituzione il differente regime di scusabilità dell'art. 384 c.p., atteso anche che, la natura giuridica della scusante in questione, ne impediva una estensione analogica in quanto norma eccezionale.

L'impianto argomentativo di tale orientamento della Cassazione è stato completamente sconfessato dalle Sezioni Unite. La soluzione adottata, in particolare, prescinde da valutazioni di ordine politico circa la pacifica ammissibilità di un regime differenziato per la c.d. famiglia legittima e la convivenza non formalizzata. L'estensione ai conviventi more uxorio, infatti, è il frutto di una argomentazione puramente di carattere penale in quanto occorre, a detta delle S.U., rimeditare la natura giuridica della norma in questione in quanto appare ictu oculi espressione del supremo principio di colpevolezza, art. 27 Cost. comma I. Corollario applicativo di tale principio sarebbe quello di inesigibilità della condotta conforme al precetto penale, di cui l'art. 384 c.p. sarebbe espressione. In particolare, il convivente more uxorio vive lo stesso dissidio interiore che vive il congiunto: adempiere al precetto penale oppure aiutare una persona affettivamente legata ad evadere dalle conseguenze imposte dalle norme penali. Come statuito da autorevole dottrina, si tratta di casi in cui l'ordinamento non se la sente di incrudelire con la sanzione penali sicchè appare razionale e conforme ai principi summenzionati l'estensione analogica anche al convivente more uxorio della scusante prevista per i soli congiunti dall'art. 384 c.p.


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