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Rapporti di vicinato e costruzione di impianti essenziali

Rapporti di vicinato e costruzione di impianti essenziali
E' possibile derogare ai limiti legali tra le costruzioni nel caso di installazione di impianti essenziali per gli appartamenti?

La vicenda in oggetto riguarda alcuni condomini i quali, realizzando un nuovo bagno nella loro unità immobiliare, collocavano in corrispondenza del muro condominiale dei nuovi tubi necessari ai fini della ultimazione dell'opera.

L'art. 889 c.c., tuttavia, al suo secondo comma, dispone che “per i tubi di acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e le loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine”.

Il problema che si pone è quindi quello del rispetto delle distanze legali tra edifici, al cospetto della necessità di realizzare una nuova opera di carattere essenziale.

Al fine di fornire una risposta corretta a tale quesito, La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17549 del 28 giugno 2019, ha affermato come debba essere trovato un giusto equilibrio tra due opposte esigenze:
- da una parte il rispetto delle norme che regolano i rapporti di vicinato;
- dall'altra, i diritti e le facoltà legittime dei condomini.

Alla luce di queste considerazioni, i giudici hanno affermato che l'art. 889 c.c. non può trovare applicazione nel caso di impianti da considerarsi indispensabili al fine della completa realizzazione dell'immobile.

Le moderne concezioni in tema di igiene consentono di giustificare la mancata applicazione dell'art. 889 c.c. nel caso di creazione o modifica di nuovi bagni nelle abitazioni più moderne.

Ad avviso della Cassazione bisogna inoltre considerare che la costruzione di tale secondo bagno era da ritenersi indispensabile poiché solo esso, e non quello già esistente, rispettava le norme di igiene dettate dal Ministero della sanità con decreto del 5 luglio 1975, e del Regolamento edilizio comunale, secondo i quali il bagno deve essere fornito di tutta una serie di elementi indefettibili, quali vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo.

In conclusione, la giurisprudenza ha sostenuto la derogabilità di norme, quali quella dell'art. 889 c.c., poste a salvaguardia della distanza tra gli edifici, per specifiche e peculiari ipotesi, tra le quali rientra sicuramente la realtà condominiale, caratterizzata da diversi scenari abitativi e da spazi più stretti e angusti.


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