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I rami dell’albero del vicino invadono la nostra proprietà? Possiamo tagliarli anche di nostra iniziativa

I rami dell’albero del vicino invadono la nostra proprietà? Possiamo tagliarli anche di nostra iniziativa
Si sa che i rapporti di vicinato possono non essere facili e a volte i litigi possono sorgere perché alcuni rami dell’albero del vicino sconfinano e invadono la nostra proprietà.
Particolarmente fastidioso e dannoso, poi, è il caso in cui siano le radici degli alberi ad invadere la nostra proprietà, magari rovinando il nostro giardino.

In questo caso, come possiamo tutelarci?
Il vicino è obbligato a tagliare i rami che fuoriescono dalla sua proprietà?
E se lui non lo fa, possiamo provvedere noi autonomamente?

La risposta a tutti questi quesiti si può ricavare dalla semplice lettura dell’art. 896 c.c., in base al quale “quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843
”.

In base a tale disposizione, dunque, se i rami del vicino invadono la nostra proprietà, possiamo in qualunque momento chiedere al vicino di tagliarli e, possiamo, altresì, procedere a tagliarli noi stessi, a meno che non vi siano dei particolari regolamenti o usi che prevedono il contrario.

Allo stesso modo e in base alle stesse regole, potremo procedere a tagliare le radici degli alberi del vicino che si addentrino nella nostra proprietà, con la precisazione però che, in entrambi i casi, ci si dovrà limitare a tagliare i rami o le radici, non essendo possibile procedere a tagliare l’intero albero.

Va osservato, peraltro, come questo diritto non cada mai in prescrizione: di conseguenza, possiamo chiedere al vicino di provvedere alla recisione dei rami o delle radici in qualunque momento, in quanto il nostro diritto non si estingue se non lo esercitiamo per un certo periodo di tempo.
Non ci sono nemmeno termini di decadenza: dunque, possiamo avanzare le nostre lamentele anche molto tempo dopo lo sconfinamento dei rami o delle radici, senza che il vicino possa eccepirci il fatto che la circostanza è stata da noi tollerata per alcuni mesi o anni.

E per quanto riguarda, invece, i frutti che cadono da eventuali alberi di proprietà del vicino?
Ebbene, in base a quanto previsto dall’art. 896 c.c. sopra citato, i frutti che siano caduti in modo naturale dai rami che abbiano invaso la nostra proprietà, diventano automaticamente nostri.

Ma cosa fare, in concreto, se, appunto, i rami dell’albero altrui invadono la nostra proprietà?
In questo caso, gli stessi devono essere recisi a spese del proprietario stesso. Se egli non vi provvede, sarà possibile rivolgersi al Tribunale, chiedendo al Giudice di imporre allo stesso di procedere alla recisione, mediante un provvedimento d’urgenza.

Inoltre, va osservato che se il vicino non provvede a tagliare gli alberi o le radici, il proprietario avrà diritto anche al risarcimento del danno, indipendentemente dal fatto che lo stesso non abbia sfruttato la possibilità, prevista dalla legge, di tagliare egli stesso rami o radici sconfinanti.


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