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Raccolta di rifiuti "porta a porta" : ecco dove vanno collocati i cassonetti

Raccolta di rifiuti "porta a porta" : ecco dove vanno collocati i cassonetti
Nel caso in cui venga adottato il sistema di raccolta dei rifiuti "porta a porta", i proprietari potranno esporre i cassonetti sulla strada soltanto negli orari dei giorni previsti dal gestore del servizio pubblico.

Di recente, il T.A.R. Piemonte (T.A.R. Piemonte, sent. n. 1169/2015) si è occupato di un'interessante questione in materia di rifiuti urbani.

Nel caso in esame, un condominio proponeva ricorso nei confronti del gestore del servizio pubblico relativo alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti del comune di Torino. Era stato, infatti, ordinato al condominio di posizionare i cassonetti all'interno del cortile condominiale, con l'obbligo di esporli in strada solo nelle zone e negli orari stabiliti dal comune.

Infatti, il regolamento comunale indicava espressamente in quale posizione e orario i cassonetti per la raccolta differenziata dovessero essere collocati sulla strada pubblica per la raccolta cosiddetta “porta a porta”, prescrivendo che i proprietari avessero cura di riposizionare gli stessi all'interno del cortile condominiale, una volta espletato il servizio.

Il condominio sosteneva che l'"internalizzazione" non è un principio di carattere generale ed è certamente possibile, in certi casi, derogarvi.

Tuttavia, il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare la questione, evidenziava che, in base al regolamento comunale, i cassonetti potevano essere posizionati su suolo pubblico, solo se non fosse adottato il sistema di raccolta differenziata col metodo "porta a porta".

Una deroga al rispetto della normativa amministrativa potrebbe ammettersi solo se si provi che il posizionamento interno dei cassonetti intralci od ostacoli il passaggio nelle pertinenze dei fabbricati e per motivi igienici.

Chiariva il T.A.R. che non si può derogare alla disciplina in esame solo per l'esigenza di soddisfare gli interessi personali dei condomini. Nel caso esaminato, infatti, questi ultimi sostenevano che, a seguito del posizionamento dei cassonetti in determinate aree, si sarebbero sottratti spazi alla disponibilità delle zone normalmente adibite a parcheggio di autoveicoli.

Secondo il T.A.R., la questione della pretesa "sottrazione" dei posti auto si pone come puramente "privatistica", essendo relativa ai rapporti tra condomini e destinata a cedere di fronte all'esigenza, di carattere "pubblicistico", di garantire un corretto svolgimento dell'attività relativa alla gestione dei rifiuti urbani.

In definitiva, la semplice esigenza di utilizzare appieno tutti gli spazi al fine di fruire di aree più ampie destinate a parcheggio (invece che collocarvi raccolta di rifiuti) non può costituire una valida giustificazione addotta da parte dei proprietari, per non rispettare l'obbligo generale di internalizzare i rifiuti. Secondo il T.AR. sarebbe spettato eventualmente al condominio stesso proporre una diversa collocazione dei cassonetti all'interno degli spazi comuni per soddisfare al meglio le esigenze dei vari proprietari.


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