Il TAR Campania, con la sentenza n. 1361 del 02 marzo 2018, si è occupato proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Il caso sottoposto all’esame del TAR ha visto come protagonisti alcuni proprietari di immobili, che avevano agito in giudizio nei confronti del Comune, al fine di ottenere l’annullamento della delibera con cui il Consiglio comunale aveva approvato le tariffe per il servizio rifiuti.
Secondo i ricorrenti, in particolare, il Comune avrebbe ingiustificatamente e arbitrariamente aumentato la suddetta tariffa, relativamente alle utenze domestiche, riducendo, per contro, la stessa in relazione alle utenze non domestiche.
Il TAR riteneva, in effetti, di dover aderire alle considerazioni svolte dagli utenti in questione, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.
Osservava il TAR, in proposito, che, ai sensi dell’art. 69 del d. lgs. n. 507 del 1993, l’Amministrazione ha l’obbligo di motivare analiticamente le scelte operate in ordine alle tariffe, precisando le circostanze che abbiano “eventualmente comportato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo”.
Precisava il TAR, inoltre, che “la motivazione dell’atto di determinazione della tariffa in materia di rifiuti deve essere, poi, congrua e comprensibile, nonché trasparente circa i criteri scelti per addivenire alla quantificazione delle somme dovute dai cittadini”.
Ebbene, nel caso di specie, il giudice amministrativo rilevava come il provvedimento impugnato fosse carente dal punto di vista motivazionale, in quanto lo stesso si limitava a “indicare genericamente” le componenti della tariffa, senza fornire alcuna giustificazione in ordine al disposto incremento della stessa.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR Campania accoglieva il ricorso proposto dagli utenti, annullando la delibera del Consiglio comunale impugnata.