Se l’arbitro trucca il referto di una partita che è presente sulla schedina del “Totogol”, incorre in una particolare tipologia di responsabilità amministrativa, tipica dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio. Vediamo perché.
Il concorso pronostici è gestito dal CONI (ente pubblico) e utilizza risorse pubbliche. Tra l’arbitro e l’amministrazione pubblica sussiste un rapporto di fatto. Infatti, l’arbitro non è un dipendente pubblico ma un semplice privato.
A sancirlo è stata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 328/2019.
Ripercorrendo la vicenda, la Suprema Corte è stata investita della questione a seguito del ricorso promosso da un arbitro di calcio e un commissario CAN, condannati in solido al risarcimento in favore del CONI di un danno erariale per oltre 271.000 euro relativamente ad una partita di calcio di serie D giocata nel 1997 il cui risultato rientrava, ai tempi, tra quelli elencati nel concorso pronostici “Totogol”.
La partita era stata sospesa nei minuti finali a causa della quinta espulsione comminata ai giocatori della squadra ospite (il regolamento prevede che ciascuna squadra possa giocare in campo con minimo 7 giocatori su 11). Il risultato valido ai fini del Totogol fu quello di 1 a 0, che era il punteggio al momento in cui è stata sospesa la partita.
In realtà, in base ad un secondo referto arbitrale inviato su impulso del commissario, l’ultima espulsione era stata comminata quando la partita era già terminata.
Dopo che la Corte federale della FIGC ebbe accertato che la partita era stata sospesa, il CONI aveva risarcito tutti gli scommettitori che avevano presentato ricorso. Essi avevano interesse a far valere l'avvenuta sospensione della gara. Questo perchè, in caso di sospensione, alla partita veniva convenzionalmente attribuito lo stesso punteggio della prima partita in elenco del Totogol (in quel caso, 2 a 2).
La Corte dei Conti, con sentenza n. 597/2015, condannava i responsabili al risarcimento del danno erariale in favore del CONI. I giudici contabili, nello specifico, riconoscevano la propria giurisdizione nel caso in questione poiché questo “ineriva la gestione di un concorso pronostici da parte del CONI, ossia un'attività che traeva con sé l'uso di risorse pubbliche: circostanza della quale gli appellanti, pur non rivestendo la qualità di pubblici ufficiali, erano senz'altro consapevoli nel momento in cui perpetrarono le condotte illecite”.
La responsabilità contabile
Un assunto, quello del giudice contabile, avallato dalla Cassazione, che richiama il consolidato principio secondo cui sussiste la responsabilità contabile quando può dimostrarsi l’esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito che ha causato un danno patrimoniale (che, quindi, può anche essere un soggetto privato) e l'ente pubblico danneggiato.
Questa relazione è riscontrata tutte le volte in cui ci sia anche solo un rapporto di servizio in senso atecnico o, ancora, un mero rapporto di fatto tra soggetto danneggiante ed ente pubblico.
Non è, infatti, necessaria ai fini della responsabilità amministrativo-contabile, una formale investitura che dia luogo ad un rapporto organico (come nel caso di un funzionario assunto a seguito di concorso pubblico), ma è sufficiente una relazione funzionale grazie alla quale tale soggetto diventi parte integrante dell'organigramma dell'ente.
L’arbitro, nell’esercizio delle sue funzioni, ha l’obbligo di assicurare durante la partita il corretto svolgimento della stessa, la sua imparzialità nella direzione della gara e il rispetto del regolamento di gioco. La successiva compilazione del referto di gara costituisce, in tale contesto, un elemento fondamentale, in quanto è l'atto ufficiale che contiene il resoconto dei fatti salienti della partita e attesta il suo risultato e, se questo risulta alterato rispetto alla realtà dei fatti, ciò comporta ripercussioni anche sulla trasparenza dei concorsi pronostici.
Pertanto, la condotta tenuta dai ricorrenti soddisfa tutti i requisiti a fini della configurazione della loro responsabilità contabile poiché, nello specifico, è stato danneggiato un ente pubblico come il CONI: il che giustifica il riconoscimento della giurisdizione della Corte dei Conti.
Per la Suprema Corte esiste una correlazione tra l’attività dell’arbitro e l’ente pubblico che ha subito il danno