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Quali sono i presupposti per l'indennità di accompagnamento?

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Quali sono i presupposti per l'indennità di accompagnamento?
Le condizioni per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4544 del 27 febbraio 2018, ha avuto modo di fornire alcune interessanti precisazioni in tema di diritto all’indennità di accompagnamento.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista la vedova di un lavoratore, che aveva agito in giudizio nei confronti dell’INPS, al fine di ottenere il pagamento dell’indennità di accompagnamento che sarebbe spettata al marito defunto.

Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda della donna limitatamente ad un determinato periodo e la sentenza era stata confermata dalla Corte d’appello, la quale aveva rilevato come, dagli accertamenti tecnici effettuati in corso di causa, fosse emerso che il marito avesse necessità di assistenza continua solo da un determinato momento.

Di conseguenza, secondo il giudice d’appello, il Tribunale di primo grado aveva correttamente determinato la decorrenza del diritto all’indennità.

Precisava la Corte d’appello, peraltro, che “non poteva ritenersi, per il solo fatto che il soggetto richiedente aveva superato la soglia dei sessantacinque anni di età, che fosse sufficiente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento la semplice verifica dell'esistenza di persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età”.

Ritenendo la decisione ingiusta, la vedova aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dalla vedova, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che la Corte d’appello aveva, del tutto correttamente, rilevato che “per i soggetti ultrasessantacinquenni non sono previsti requisiti diversi da quelli previsti dalla legge per l'indennità di accompagnamento”.

Evidenziava la Corte, inoltre, che le condizioni per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento, di cui all’art. 1 della legge n. 18 del 1980, “consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza”.

Pertanto, secondo la Corte, “ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto”, anche se si tratti di un ultrasessantacinquenne.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla vedova, confermando integralmente la sentenza oggetto di impugnazione.


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