La vicenda giudiziaria nasceva dalla contestazione, fatta dall’Inps, in merito alle modalità con cui un assistito aveva presentato il modulo per la richiesta dell’indennità di accompagnamento e la certificazione medica richiesta. L’ente previdenziale aveva, infatti, ritenuto improcedibile la domanda presentata dall’uomo perché, a suo dire, non essendo stata sbarrata la casella che individuava le condizioni sanitarie necessarie per il riconoscimento dell’indennità richiesta, non era possibile individuare quale fosse la prestazione da lui desiderata.
Il Tribunale adito, non aderendo a quanto affermato dall’Inps, attribuiva all’assistito il diritto a percepire l’indennità di accompagnamento, obbligando l’ente a pagare i ratei maturati e riconoscendo, contestualmente, la sussistenza delle condizioni medico-legali necessarie alla corresponsione dell’indennità richiesta.
L’Inps, rimasto soccombente, ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando, in primo luogo, come il Tribunale non si fosse pronunciato in ordine all’eccezione di improponibilità sollevata in ordine alla mancata presentazione della domanda amministrativa finalizzata ad ottenere l’indennità di accompagnamento.
In secondo luogo, il ricorrente eccepiva l’erroneità della pronuncia impugnata poiché, secondo il suo parere, aveva riconosciuto l’indennità di accompagnamento nonostante mancasse l’allegazione di un’idonea certificazione medica.
La Suprema Corte ha, tuttavia, rigettato il ricorso, ribadendo un suo consolidato orientamento in base al quale "In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'Inps o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost." (Cass. Civ., n. 14412/2019).