Il caso sottoposto all’attenzione della
sentenza della Cassazione n. 33231 del 14 marzo 2019 riguarda un interessante caso di
confisca del mezzo guidato da un soggetto alcolizzato, che non era però contemporaneamente l’intestatario dell’auto.
Nel caso di specie, in particolare, l’uomo che guidava sotto influenza dell’alcol un’auto che era andata a sbattere contro un veicolo in sosta, era il figlio della proprietaria del veicolo.
Effettivamente, l’art. 186 comma 2 lett. c) citato prevede che “con la sentenza di condanna ovvero di
applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la
sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato,
salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.”
Tuttavia, è oggetto di
interpretazione il corretto significato de attribuire all’espressione “persona estranea al reato”. Ad avviso della giurisprudenza, infatti, per "estranea" non si intende solamente la persona non colpevole o concorrente nel reato, quale potrebbe essere l’intestatario del veicolo che nulla abbia avuto a che fare con l’episodio criminoso. Occorre anche, in più, che il
proprietario del mezzo, oltre a non contribuire attivamente,
eviti ogni tipo di atteggiamento negligente che possa in qualunque modo
agevolare la commissione del reato.
A titolo di esempio, con riferimento al caso di specie, l’intestatario del veicolo non deve essere a conoscenza di precedenti episodi di ebbrezza del soggetto a cui affidi il veicolo, circostanza questa sconfessata dai riscontri testimoniali dai quali è emerso che il figlio della donna aveva già in passato causato gravi disagi alla famiglia proprio per le sue problematiche legate all’alcol.
La sentenza afferma chiaramente a tal proposito che “in tema di confisca, la formale titolarità di un bene in capo ad un soggetto estraneo al reato non è sufficiente ad escludere la confisca stessa e a tutelare l'intangibilità del diritto del proprietario, se costui abbia tenuto atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito del bene”.
Dalle risultanza probatorie, come accennato, era emerso appunto che la madre era perfettamente a conoscenza dell’etilismo del figlio e che versava quindi in un atteggiamento di totale negligenza nel momento in cui gli affidava imprudentemente il mezzo, senza che a questo fosse stata costretta da una necessità urgente.
Tale circostanza, ad avviso dei giudici, è valsa a legittimare l'emissione della misura di sicurezza patrimoniale nei confronti della donna la quale, per potersi considerare "persona estranea al reato", avrebbe dovuto comportarsi in modo più prudente.