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Il prelievo del sangue a seguito di un incidente non necessita di avviso se effettuato per finalità curative

Il prelievo del sangue a seguito di un incidente non necessita di avviso se effettuato per finalità curative
L’avviso al conducente di nominare un difensore non è necessario se questi ha già prestato il suo consenso informato al prelievo.
In tema di prelievo del sangue a seguito di un incidente stradale, la giurisprudenza è da tempo pacifica nel ritenere che sia necessario avvisare il difensore soltanto ove la richiesta di prelievo sia volta esclusivamente a scopi investigativi e non terapeutici.
Questo perché, se il prelievo del sangue viene effettuato nei confronti di un conducente già indiziato di guida in stato di ebbrezza su richiesta dell’organo di polizia, tale richiesta deve considerarsi un vero e proprio atto di indagine e, in quanto tale, nei suoi confronti devono operare le garanzie processuali che prevedono il preventivo obbligo di avviso di nominare un difensore, ai sensi dell’art. 114 disp. att del codice di procedura penale.
Al contrario, quando la richiesta di prelievo da parte dei sanitari è posta per finalità curative, l’avviso al difensore non è necessario.
Sempre su questo tema, la Cassazione si era già espressa con sentenza n. 11722/2019, stabilendo che l’unico caso in cui l’avviso non è necessario è quello in cui i sanitari hanno già proceduto con l’accertamento del tasso alcolemico e la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione già raccolta in sede di analisi.
Infatti, le forze dell’ordine possono sempre chiedere all’ospedale di entrare in possesso degli esami del sangue dei pazienti, trattandosi questi di argomenti di prova acquisiti attraverso documentazione medica, nei confronti dei quali il paziente aveva necessariamente prestato il proprio consenso informato; dunque non sarà necessario un nuovo consenso agli organi di polizia giudiziaria.
Bisogna sottolineare che il conducente può opporsi ad ogni tipo cure mediche, tra le quali anche il prelievo di sangue, ma il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico previsti dall’art. 186, comma 5, del Codice della strada è sanzionato penalmente dall’articolo 186, comma 7, dello stesso Codice.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 46219/2019, è recentemente tornata sulla questione, stabilendo che, per il prelievo del sangue a seguito di un incidente stradale, non è necessario avvisare il difensore se la richiesta della polizia giudiziaria ha “rilievo esclusivamente marginale”.
Nel caso esaminato dalla Corte, il conducente era stato portato in ospedale a notte fonda, con alito alcolico e pupille dilatate: queste circostanze erano già di per sé sufficienti a conferire al prelievo una finalità curativa ed attribuire alla richiesta dei carabinieri un rilievo “marginale”, tale da rendere l’avviso al difensore una formalità non necessaria. In questo caso, a prevalere è la finalità di cura del paziente.
Oltretutto viene rilevato che, nel caso di specie, i carabinieri avevano informato il conducente della sua facoltà di farsi assistere da un difensore, ma questi vi avrebbe rinunciato.


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