La percentuale riconosciuta varia in base al grado di parentela con il defunto.
Il coniuge superstite ha diritto al 60% della pensione goduta in vita dal titolare. Invece, al figlio unico superstite (minore, studente o inabile) spetta il 70%. In caso di due figli (o nipoti) superstiti, in assenza di coniuge, essi hanno diritto all’80% della pensione del genitore deceduto. In caso di tre o più figli (o nipoti), in assenza di coniuge toccherà loro il 100% della pensione. Invece, in mancanza di questi, l’assegno pensionistico spetta ai genitori, ai fratelli o alle sorelle non sposati a carico del pensionato defunto.
Sulla tematica della reversibilità è intervenuta in più occasioni la Corte costituzionale, ampliandone il raggio di tutela solidaristica secondo le seguenti direttrici:
- estendendo il novero dei soggetti legittimati a ricevere la pensione di reversibilità, con la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del D.P.R. n. 818 del 1957 nella parte in cui non include, tra i destinatari diretti ed immediati della suddetta pensione, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico del pensionato defunto (cfr. sent. n. 88 del 2022 e circ. Inps 64/2024);
- dichiarando che la pensione di reversibilità non può essere decurtata, in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario, di un importo che superi l'ammontare complessivo dei medesimi redditi aggiuntivi (cfr. sent. n. 162/2022).
In materia, ancora, si ricorda che l'INPS, con la circolare n. 19 del 2022, aveva esteso il diritto alla pensione di reversibilità anche in favore dei soggetti separati per colpa o con addebito e senza diritto agli alimenti, seguendo le pronunce in tal senso della Cassazione (cfr. sentt. n. 2606 /2018 e n. 7464 / 2019).
Ma il diritto alla reversibilità può essere revocato?
Ebbene sì. In genere, il trattamento pensionistico ai superstiti viene rimosso nei seguenti casi:
- il coniuge superstite convola a nuove nozze;
- il titolare del trattamento supera lo stato di inabilità che ne rendeva possibile l’erogazione;
- i figli a carico fino ai 21 anni terminano gli studi e iniziano un percorso lavorativo;
- i figli a carico compiono 26 anni o, ancora, terminano o interrompono gli studi;
- i genitori titolari ottengono un nuovo trattamento pensionistico;
- fratelli o sorelle non coniugati convolano a nozze.
A ciò si aggiunga che, negli ultimi tempi, le pensioni di reversibilità sono entrate nel mirino dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Nel periodico redatto dalla suddetta organizzazione si mette in evidenza come la spesa pubblica del nostro Paese sia troppo elevata, e che la voce di spesa relativa al sistema pensionistico sia la determinante più rilevante di uno squilibrio eccessivo rispetto alle entrate. La ricetta economica dell’OCSE è quella dell’austerità: si suggeriscono al Governo Meloni tagli e interventi sul sistema delle pensioni, che toccherebbero in prima battuta gli assegni di reversibilità. Nello specifico, si tratterebbe di modificare il meccanismo della reversibilità, allo stato ancorato su base proporzionale al reddito. L’assegno ai coniugi superstiti, infatti, secondo l’OCSE, dovrebbe essere pagato loro solo dopo il superamento dei 67 anni d’età, senza quindi tenere conto se le vedove (o i vedovi) abbiano o meno un proprio reddito, e nemmeno se abbiano o meno figli a carico.