La disciplina interessa artigiani e commercianti, imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, oltre a chi è iscritto alla Gestione separata istituita dall'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Quando la pensione parte più tardi
Lo slittamento tocca la pensione anticipata e le prestazioni di invalidità. Si verifica se, il giorno della domanda, mancano contributi per omissioni su periodi passati e il requisito minimo non è ancora raggiunto. Se l'interessato sana la posizione dopo aver presentato la richiesta, ma entro i termini di decadenza dell'azione giudiziaria, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al versamento. Non conta che sia già arrivata una cartella esattoriale, un avviso di addebito o un avviso bonario.
Lo stesso accade per le somme rateizzate, sia in via amministrativa sia con l'Agente della riscossione, se l'ultima rata viene saldata dopo la domanda. Il requisito risulta incompleto, quindi la richiesta viene respinta. Con l'istanza di riesame si ottiene, poi, la decorrenza dal mese successivo al pagamento che chiude la partita. Chi versa le rate decisive già al momento della domanda evita il rigetto.
Le situazioni in cui la data non cambia
Se il requisito minimo era già soddisfatto, la regolarizzazione incide soltanto sulla misura dell'assegno. La differenza che ne deriva si riconosce fin dalla data di avvio originaria, entro i limiti della prescrizione.
Se manca soltanto un versamento che la legge non consente ancora di eseguire, perché il termine cade dopo la domanda, la richiesta non viene respinta, ma tenuta in evidenza. Pagando nei termini, la decorrenza resta quella ordinaria. Lo stesso vale quando risultano omessi contributi arretrati decisivi, ma il requisito si completa comunque con la contribuzione corrente versata puntualmente. L'INPS cita il caso di un commerciante che presenta domanda a marzo e raggiunge il requisito con i contributi del primo trimestre, in scadenza il 16 maggio. Se paga entro quel giorno, non si verifica nessuno slittamento.
Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Per coltivatori diretti, coloni e mezzadri il contributo annuo non si può frazionare. Un anno vale ai fini pensionistici solo dopo il pagamento di tutte e quattro le rate. Il messaggio descrive un coltivatore diretto che chiede la pensione anticipata il 1° gennaio 2026 e, per completare il requisito, deve versare tutta la contribuzione 2025, con quarta rata in scadenza il 16 gennaio 2026. La domanda resta in attesa. Con il saldo entro il 16 gennaio nulla cambia rispetto alla data ordinaria. Se il pagamento arriva dopo, la pensione parte dal primo giorno del mese successivo al versamento effettivo.
Per evitare lo slittamento, il coltivatore può versare in anticipo tutte le rate dell'anno e ottenere subito la liquidazione, oppure rispettare le scadenze ordinarie. Conta l’aver pagato tutto entro l'ultimo termine utile. Il ritardo sulle scadenze intermedie ha rilievo solo per le sanzioni. C'è poi un principio che riguarda tutti gli autonomi. Se la sorte capitale è stata pagata per intero, i debiti residui per sole sanzioni civili restano senza effetto sul diritto, che viene riconosciuto, mentre l'Istituto continua a recuperare la quota accessoria.
Redditi dell'anno di liquidazione non ancora conosciuti
Se alla domanda non sono noti i redditi dell'anno in cui la pensione viene liquidata e i relativi contributi sono decisivi, la richiesta non è respinta. L'ufficio, verificato il versamento sul minimale, può erogare la pensione in via provvisoria. Quando i controlli sui redditi rivelano un saldo necessario a conservare il diritto, l'INPS lo comunica con PEC o raccomandata A/R e l'importo va pagato in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla notifica.
Se il saldo non arriva, la concessione provvisoria cade fin dalla decorrenza originaria e l'INPS recupera quanto già pagato, con facoltà di restituzione rateale. Il meccanismo opera allo stesso modo quando l'Agenzia delle Entrate, con un accertamento unificato (ad esempio da studio di settore), cambia i contributi decisivi. Le stesse regole valgono anche per i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri, nonché i titolari di partita IVA e i componenti di studi associati iscritti alla Gestione separata, pure dove non opera il minimale.
Supplementi di pensione
Le omissioni sanate dopo la domanda non determinano il rigetto. Il supplemento viene calcolato soltanto sui contributi in regola. Una volta regolarizzata la posizione, l'assicurato può domandarne la ricostituzione. Gli arretrati dell'aumento si calcolano dal momento in cui il supplemento è partito, con il limite della prescrizione.
Decesso dell'assicurato
Se il lavoratore muore senza aver regolarizzato i contributi pregressi, il suo diritto non può più perfezionarsi. I superstiti hanno però un diritto autonomo alla pensione indiretta e, se i contributi non sono prescritti, possono versarli per ottenerla, invece dell'indennità una tantum o per morte, oppure per aumentare l'importo. Per la data di avvio vale la regola ordinaria dettata dall'art. 5 del d.lgs. luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39. Se a mancare era il requisito per la pensione di inabilità, la regolarizzazione apre la strada alla pensione indiretta e non a quella ai superstiti derivante da un'inabilità mai perfezionata.
Pagamento oltre i termini di decadenza
Se la regolarizzazione avviene oltre i termini di decadenza dell'azione giudiziaria, serve una nuova domanda e la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a questa.
Come ottenere la prestazione dopo il versamento
La data di regolarizzazione coincide con il giorno in cui è stato eseguito il pagamento che completa il requisito. L'accertamento spetta alle sedi INPS, che consultano le procedure di ciascuna gestione. Nel comparto agricolo fa fede l'estratto conto agricoli.
Chi ha subito il rigetto per mancanza di contributi può chiedere il riesame, anche dopo aver pagato, senza presentare una nuova domanda e senza ricorso amministrativo. Rifare la domanda sarebbe anzi svantaggioso, perché la pensione partirebbe solo dal mese successivo alla nuova istanza. Anche un ricorso presentato comunque porta allo stesso risultato. La sede riconosce la pensione dal mese seguente alla regolarizzazione e definisce la controversia in autotutela.