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Pensione anticipata per problemi alla schiena, è possibile? Facciamo chiarezza: ecco quali patologie lo consentono

Pensione anticipata per problemi alla schiena, è possibile? Facciamo chiarezza: ecco quali patologie lo consentono
Non sempre i problemi alla schiena comportano il diritto ad andare in pensione in anticipo. Vediamo nel dettaglio quali diritti vengono riconosciuti a chi è affetto da questi problemi
In Italia, per poter usufruire del diritto al pensionamento anticipato, è necessario rispondere ad alcuni requisiti come il possesso di una percentuale di invalidità pari o superiore all’80%, l’aver versato almeno 20 anni di contributi ed il compimento di 61 anni di età per gli uomini e 56 per le donne.
In altri casi, qualora si possegga una percentuale di invalidità inferiore all’80%, ma pari o superiore al 74%, ci sono alternative che permettono di andare in pensione prima dei 67 anni di età, a patto che si siano versati almeno 35 o 40 anni di contributi, a seconda dell’opzione di pensionamento a cui si decida di ricorrere.

Il mal di schiena è una causa molto frequente di inabilità lavorativa. Tuttavia, pur causando una notevole sofferenza e l’inidoneità a svolgere alcune mansioni, non sempre viene riconosciuto il diritto al pensionamento anticipato a chi è affetto da dolori alla schiena, in quanto è considerata come una malattia temporanea e, in quanto tale, non rientrante nelle gravi patologie descritte dalle tabelle INPS.

In generale, ci sono diverse patologie della schiena a cui l’INPS riconosce una percentuale di invalidità; tuttavia, la percentuale di cui si parla non è sempre così alta da comportare il diritto alla pensione anticipata. Di seguito, elenchiamo alcune patologie e le corrispondenti percentuali d’invalidità riconosciute dall’Istituto:

• L’anchilosi lombare o artrodesi lombare, a seconda della gravità nei singoli casi, è riconosciuta dall’INPS con un’invalidità dal 15 al 25%;

• Per l’anchilosi lombare o artrodesi lombare con interessamento radicolare accertato è riconosciuta una percentuale di invalidità compresa tra il 26 ed il 35%;

• La scoliosi a una curva superiore a 40° comporta il riconoscimento di un’invalidità del 21-30%;

• Per l’anchilosi del rachide viene riconosciuta invalidità fino al 70%.

Le patologie fin qui elencate non danno diritto al pensionamento anticipato, seppur riconosciute come gravi ed invalidanti anche dall’INPS.
Riportiamo di seguito le patologie dell’apparato osteoarticolare che, invece, comportano la possibilità di usufruire del diritto al pensionamento anticipato:

• agenesia completa bilaterale degli arti superiori (100% di invalidità);

• amputazione o perdita delle due mani non protesizzabile (100% di invalidità);

• amputazione o perdita delle due mani con protesi funzionali (90% di invalidità);

• amputazione bilaterale di coscia o di gamba non protesizzabile (100% di invalidità);

• amputazione bilaterale di coscia, a prescindere dal livello, protesizzabile (80% di invalidità);

• disarticolazione coxo-femorale non protesizzabile (75% di invalidità).

Al di fuori dei casi appena elencati, non c’è possibilità per il lavoratore di ricorrere al pensionamento anticipato. Tuttavia, quando si trova in una condizione dolorosa in cui svolgere il proprio lavoro diventa impossibile o eccessivamente gravoso, al lavoratore è data la facoltà di essere visitato dal proprio medico, il quale gli assegnerà dei giorni di astensione dal lavoro in numero proporzionale alla gravità del dolore e della relativa inabilità a lavorare.
Qualora ciò accada, il lavoratore dovrà essere reperibile presso il proprio domicilio dichiarato, in modo da essere presente in caso di eventuale visita medica di controllo da parte dell’INPS.
Inoltre, nei periodi di malattia usufruiti dal lavoratore, questi dovrà sempre tenere presente il cosiddetto “periodo di comporto”, che consiste nel termine massimo di assenza dal lavoro, definito dal proprio CCNL. Se i giorni di assenza del lavoratore superano questo periodo, scatterà il licenziamento, a meno che la patologia causata dal mal di schiena sia imputabile a causa di servizio: in tal caso caso il lavoratore dovrà provare che l’azienda è colpevole di aver compromesso le sue condizioni di salute, non avendo predisposto le dovute misure di sicurezza.

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