A partire dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale (il valore provvisorio, per l’anno 2024, è di 534,41 euro).
L’Istituto previdenziale precisa che non devoro rispettare l’importo soglia della pensione maturata i lavoratori che accedono alla pensione di vecchiaia con i 71 anni e 5 o più anni di contributi “effettivi”, senza contribuzione figurativa, da lavoro – Pensione di Vecchiaia “Contributiva Pura” – o con il computo in gestione separata, art. 3 D.M. 282/1996, meno di 18 anni accreditati al 31 dicembre 1995, almeno un contributo accreditato al 31 dicembre 1995, almeno un contributo accreditato presso la gestione separata, pari ad 1 mese ed almeno 15 anni di contribuzione complessiva, di cui almeno 5 anni di contributivi “effettivi”, senza contribuzione figurativa, collocati dopo il 1.1.1996.
Per i contributivi puri, cioè i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995, viene eliminato quindi il limite di 1,5 volte l’assegno sociale per l’accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni con almeno 20 anni di contributi, ma viene inserito un limite diversificato per accedere alla pensione a 64 anni e 20 anni di contributi. In particolare si sale a 3 volte l’assegno sociale salvo si tratti di donne con figli, nel cui caso la soglia resta pari a 2,8 volte se c’è solo un figlio, mentre scende a 2,6 volte in presenza di almeno due figli.
Importo soglia | Valore |
3 volte AS – 2024 | 1.603,23 euro |
2,8 volte AS – 2024 | 1.496,35 euro |
2,6 volte AS – 2024 | 1.389,46 euro |
Si precisa che, nei confronti delle lavoratrici madri, continua a trovare applicazione l’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995, anche ai fini del raggiungimento del suindicato importo soglia, secondo cui, a prescindere dall’assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell’evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi.
In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore, relativo all’età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.
Si ribadisce che la pensione 2024 a 64 anni e 20 anni di contributi, inoltre, registra le seguenti limitazioni:
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l’assegno non potrà eccedere le 5 volte il minimo Inps (2.993,05 euro, in base al
valore provvisorio del trattamento minimo previsto per l’anno 2024) fino al raggiungimento dei 67 anni (cioè l’età di vecchiaia); - avrà una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti.
Il requisito contributivo di 20 anni dovrà essere adeguato alla speranza di vita ISTAT (oltre a quello anagrafico).