Per tentare di comprendere tale decisione, emessa in sede cautelare, è necessario premettere che la Terza Sezione del Tar Lazio aveva annullato tale Circolare, ritenendola violativa del diritto dei Medici di Medicina Generale di effettuare liberamente, nell'esercizio della loro attività professionale e secondo le regole scientifiche e deontologiche, le proprie scelte terapeutiche. Tale decisione, in particolare, valorizzava la natura vincolante della Circolare, desumendola dalla raccomandazione ai medici di base di consigliare l'assunzione di farmaci antinfiammatori e paracetamolo e si restare in “vigile attesa” durante la fase iniziale dell'infezione da Covid.
Avverso tale sentenza veniva dunque proposto appello unitamente ad un’istanza di misure cautelari monocratiche: in accoglimento di tale istanza, allora, il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività della sentenza del Tar, ritenendo
- che la natura vincolante della Circolare rilevata dal TAR non sussiste e, comunque, non era stata puntualmente motivata dal Giudice Amministrativo di primo grado;
- che la Circolare in oggetto ha invece natura non vincolante in quanto contiene mere “raccomandazioni” e non invece vere e proprie “prescrizioni” in quanto il contenuto è rappresentato dalla semplice indicazione di comportamenti terapeutici che secondo la vasta letteratura scientifica (allegata nella bibliografia della stessa circolare ministeriale) sembrano rappresentare le “migliori pratiche”;
- che non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del Medico di Medicina Generale di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto.