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Cure domiciliari anti-Covid: la natura della Circolare Ministeriale su "Tachipirina e vigile attesa"

Sanità - -
Cure domiciliari anti-Covid: la natura della Circolare Ministeriale su "Tachipirina e vigile attesa"
Il Consiglio di Stato svicola con abilità e dichiara che l'incriminata circolare contiene mere raccomandazioni riassuntive delle migliori pratiche e non è vincolante per i medici di medicina generale.
Il neoeletto presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini, con decreto emesso in data 19 gennaio 2022, si è pronunciato sul tema della natura della Circolare Ministeriale contenente le linee guida per la gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars -Cov-2, optando nello specifico per la natura non vincolante delle stesse.

Per tentare di comprendere tale decisione, emessa in sede cautelare, è necessario premettere che la Terza Sezione del Tar Lazio aveva annullato tale Circolare, ritenendola violativa del diritto dei Medici di Medicina Generale di effettuare liberamente, nell'esercizio della loro attività professionale e secondo le regole scientifiche e deontologiche, le proprie scelte terapeutiche. Tale decisione, in particolare, valorizzava la natura vincolante della Circolare, desumendola dalla raccomandazione ai medici di base di consigliare l'assunzione di farmaci antinfiammatori e paracetamolo e si restare in “vigile attesa” durante la fase iniziale dell'infezione da Covid.

Avverso tale sentenza veniva dunque proposto appello unitamente ad un’istanza di misure cautelari monocratiche: in accoglimento di tale istanza, allora, il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività della sentenza del Tar, ritenendo
  • che la natura vincolante della Circolare rilevata dal TAR non sussiste e, comunque, non era stata puntualmente motivata dal Giudice Amministrativo di primo grado;
  • che la Circolare in oggetto ha invece natura non vincolante in quanto contiene mere “raccomandazioni” e non invece vere e proprie “prescrizioni” in quanto il contenuto è rappresentato dalla semplice indicazione di comportamenti terapeutici che secondo la vasta letteratura scientifica (allegata nella bibliografia della stessa circolare ministeriale) sembrano rappresentare le “migliori pratiche”;
  • che non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del Medico di Medicina Generale di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto.
Sulla scorta di tali considerazioni, pertanto, il Consiglio di Stato ha rilevato che la sospensione della circolare determinerebbe al più il venir meno di un documento riassuntivo delle migliori pratiche individuate che i medici “ben potranno, nello spirito costruttivo della circolazione e diffusione delle informazioni scientifico-mediche, considerare come raccomandabili, salvo scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliano effettuare, sotto la propria responsabilità (come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente”.


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