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Paura e ansia: sufficienti per lo stalking

Paura e ansia: sufficienti per lo stalking
Per il reato di stalking è sufficiente che il “perdurante stato d’ansia e di timore” abbia un effetto destabilizzante sulla serenità della vittima e che ciò emerga dalle semplici dichiarazioni della stessa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 49613 del 16 dicembre 2015, si è occupata di un interessante caso di stalking (art. 612 bis del c.p.), fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena nei confronti dell'imputato, confermando la condanna per stalking ma riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva.
In particolare, l’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 612 bis codice penale per aver reiteratamente molestato una donna, “in modo da provocare alla medesima un perdurante stato di ansia e di paura ed uno stato di stress prolungato con conseguente assunzione di farmaci antidepressivi, così da costringere la persona offesa a modificare le proprie abitudini di vita, cambiando abitazione, modificando i percorsi stradali per raggiungere il lavoro e facendosi accompagnare da terze persone”.

Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione, lamentando la mancata assunzione di una prova decisiva, vale a dire la perizia psichiatrica nei suoi confronti, che era stata richiesta in sede di appello, al fine di accertarne l’incapacità di intendere e di volere.

Secondo il ricorrente, inoltre, la Corte d’appello non aveva neppure preso in considerazione la mancanza di una prova certa del “perdurante stato d’ansia e di paura”, presupposto dall’art. 612 bis ai fini della configurabilità del reato, essendosi basata unicamente su quanto asserito dalla donna.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di dover aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, rigettando il relativo ricorso.

Secondo la Corte, in particolare, la perizia psichiatrica era stata richiesta non nell’atto di appello ma solo in sede di discussione della causa e che, peraltro, la stessa difesa dell’imputato “aveva escluso che i disturbi di cui soffriva l’imputato fossero idonei ad incidere sulla sua capacità di intendere e di volere”.

Inoltre, la Cassazione evidenziava come il giudice di secondo grado avesse del tutto adeguatamente motivato anche in ordine alla prova del “perdurante stato d’ansia e di paura”, la quale non necessita un accertamento di tipo medico.

Osservava la Corte, infatti, come tale elemento prescinda dall’accertamento di uno stato patologico, “essendo sufficiente che gli atti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima”.

Precisava la Corte, inoltre, come tale effetto destabilizzante debba essere “oggettivamente rilevabile, potendo la prova essere ancorata “ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavati dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, da quelle dei testi escussi e dai comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente”.

Nel caso di specie, dunque, erano state correttamente “valorizzate le dichiarazioni della persona offesa, che ha riferito che a causa dei comportamenti dell’imputato, rappresentati da minacce e molestie e in conseguenza degli appostamenti presso la nuova residenza, era stata costretta a rivolgersi ad uno psicologo e ad assumere antidepressivi e sonniferi e, da ultimo, era stata vittima di attacchi di panico”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal ricorrente, confermando la sentenza di secondo grado e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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