La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 2342 del 19 gennaio 2018, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista una donna, che era stata ritenuta responsabile del reato di “lesioni personali” (art. 590 c.p.), per aver investito, con la propria auto, una ragazza che stava pattinando all’interno di un parcheggio.
Nello specifico, secondo il Giudice di Pace di Pescara, pronunciatosi nel primo grado di giudizio, la condotta della pattinatrice non poteva considerarsi illegittima, dal momento che il luogo dell’incidente non era interdetto al pattinaggio.
Precisava il Giudice di Pace, in proposito, che l’art. 190 del Codice della Strada vieta il pattinaggio “solo sulla carreggiata delle strade”, vale a dire sulla “parte di strada destinata allo scorrimento dei veicoli e come tale distinta dall’area di parcheggio, ove non è previsto alcun specifico divieto di pattinaggio”.
Ritenendo la decisione ingiusta, la conducente aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Evidenziava la ricorrente, in particolare, che il giudice del precedente grado di giudizio, nel condannarla, non avrebbe dato corretta applicazione all’art. 590 c.p. e all’art. 190 cod. strada, dal momento che il sinistro era avvenuto mentre la ragazza “stava pattinando in una parte della strada assolutamente vietata, in quanto destinata esclusivamente allo scorrimento dei veicoli, e non già in un’area di parcheggio”.
La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover aderire alle considerazioni svolte dalla conducente dell’auto, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.
Precisava la Cassazione, in proposito, che il giudice aveva, effettivamente, errato nel ritenere che l’attività di pattinaggio svolta dalla ragazza all’interno del parcheggio fosse legittima.
Rilevava la Corte, infatti, che, l’art. 190 cod. strada, al comma 8, prevede che la circolazione mediante pattini è “vietata sulle carreggiate delle strade” e, al comma 9, stabilisce che “sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti”.
Di conseguenza, secondo la Cassazione - poiché, ai sensi dell’art. 3 cod. strada, il parcheggio è “un’area o un’infrastruttura fuori della carreggiata destinata alla sosta dei veicoli”, nel quale transitano sia veicoli che pedoni – nel medesimo si verificano “le medesime situazioni di rischio che giustificano il divieto di transito di ‘acceleratori di velocità’ nelle carreggiate e nei siti destinati ai pedoni”.
Pertanto, secondo la Corte, proprio in ragione della funzione svolta dal parcheggio, il divieto di pattinaggio doveva ritenersi esteso anche al medesimo.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dalla conducente condannata in primo grado, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa al Giudice di Pace di Pescara, affinchè il medesimo decidesse nuovamente sulla questione, sulla base dei principi sopra enunciati.