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Partite IVA, rischi di restare fuori dal concordato biennale se hai debiti oltre 5.000 euro: hai poco tempo per rimediare

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Partite IVA, rischi di restare fuori dal concordato biennale se hai debiti oltre 5.000 euro: hai poco tempo per rimediare
Dalla revisione dei requisiti di accesso alla correzione degli errori dichiarativi, passando per il rinnovo e i controlli fiscali: le indicazioni dell’Agenzia delineano un quadro aggiornato del concordato preventivo biennale (CPB). Per i contribuenti interessati al biennio 2026-2027, attenzione alla scadenza del 2 novembre 2026
Con la circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una ricostruzione sistematica della disciplina del concordato preventivo biennale (CPB), l’istituto introdotto dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che consente ai contribuenti interessati di aderire a una proposta di determinazione preventiva del reddito imponibile per due periodi d’imposta.
Il documento recepisce le modifiche normative intervenute nel tempo, con particolare riferimento al decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, noto come decreto Omnibus, e coordina in un unico testo i chiarimenti precedentemente distribuiti tra circolari, risposte a quesiti, FAQ e istruzioni operative.
L’obiettivo è assicurare un’applicazione più uniforme delle disposizioni da parte degli uffici finanziari e offrire a imprese, lavoratori autonomi e intermediari un quadro interpretativo aggiornato. La circolare sostituisce i precedenti documenti di prassi dedicati alla materia, ferma restando la necessità di individuare le regole applicabili in funzione del biennio considerato.
Il documento assume particolare rilevanza per il biennio 2026-2027, rispetto al quale le modifiche normative incidono sui requisiti di accesso, sulla costruzione della proposta, sulle cause di esclusione e decadenza, nonché sulle possibilità di correzione degli errori.

Il proceediemento del CPB, si rammenta, parte da una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, elaborata sulla base dei dati dichiarativi e delle metodologie previste dalla disciplina vigente. Il contribuente può accettarla, impegnandosi a dichiarare, per i due anni interessati, i redditi concordati secondo le regole stabilite dalla legge.
L’accordo riguarda il reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, nonché il valore della produzione netta ai fini IRAP, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa.
L’istituto non equivale a un’esenzione fiscale e non garantisce automaticamente un risparmio d’imposta: la convenienza dipende dalla differenza tra il reddito effettivo atteso e quello concordato, dalla struttura dei costi, dall’andamento dell’attività e dalle eventuali opzioni fiscali esercitabili.
Per questa ragione, l’accettazione della proposta richiede una valutazione preventiva delle prospettive economiche dell’impresa o dello studio professionale. In particolare, occorre stimare i ricavi e i compensi futuri, i margini operativi, gli investimenti programmati e i possibili eventi straordinari che potrebbero incidere sui risultati del biennio.

Di seguito analizziamo i principali punti affrontati nella circolare in commento.

1. La proposta e i nuovi limiti collegati agli ISA
Uno degli aspetti esaminati dalla circolare riguarda la metodologia di elaborazione della proposta e le misure dirette a graduarne l’importo.
Il decreto Omnibus ha introdotto soglie per limitare l'incremento del reddito proposto, differenziandole in funzione del livello di affidabilità fiscale risultante dagli indici sintetici di affidabilità (ISA). In linea generale, la misura dell'incremento massimo ammesso varia in relazione al punteggio ISA, con limiti più contenuti per i contribuenti maggiormente affidabili e più elevati per quelli con punteggi inferiori.
La previsione mira a rendere la proposta maggiormente proporzionata alle caratteristiche del contribuente, evitando che il reddito concordato presenti incrementi eccessivi rispetto ai parametri di riferimento. La circolare affronta inoltre la possibilità di adeguare la proposta sulla base di ulteriori informazioni fornite dal contribuente, nell'ambito delle procedure previste. La corretta trasmissione dei dati assume pertanto un ruolo centrale: informazioni incomplete o inesatte possono incidere sulla determinazione del reddito proposto e, più in generale, sulla validità dell'adesione.

2. Requisiti di accesso e cause di esclusione
La disciplina del concordato richiede il rispetto di specifici requisiti soggettivi e oggettivi. Tra gli elementi da verificare rientrano l'ambito di applicazione degli ISA, la posizione fiscale del contribuente e l'eventuale presenza di cause ostative previste dalla legge.
Particolare attenzione deve essere riservata alla situazione debitoria. La circolare chiarisce, tra l'altro, le modalità di verifica dei debiti tributari e contributivi e il funzionamento della soglia prevista dalla disciplina per l'accesso al CPB. Per il biennio 2026-2027, la verifica dei debiti rilevanti deve essere effettuata con riferimento al 31 dicembre 2025, secondo i criteri illustrati nel documento. La normativa contempla una soglia di 5.000 euro per il debito residuo rilevante, comprensivo di interessi e sanzioni, con le esclusioni e le condizioni previste dalla legge. La verifica deve considerare congiuntamente le categorie di debito indicate dalla disciplina, tenendo conto delle specifiche regole applicabili alle somme sospese o oggetto di rateazione.
Il contribuente che intenda rimuovere una causa ostativa attraverso il pagamento del debito, o della parte eccedente la soglia consentita, deve procedere prima dell'accettazione della proposta, nel rispetto delle condizioni previste.
La circolare chiarisce inoltre gli effetti dell'adesione effettuata in assenza dei requisiti necessari o in presenza di una causa di esclusione: per le fattispecie soggette alle nuove disposizioni, l'adesione è considerata priva di effetti, come se non fosse mai intervenuta, anziché determinare automaticamente la decadenza dal concordato.
È fondamentale, tuttavia, verificare la decorrenza delle singole disposizioni, poiché le nuove regole non si applicano indistintamente a tutti i bienni precedenti.

3. Errori dichiarativi: più spazio alla regolarizzazione
Le modifiche normative recepite dalla circolare riorganizzano le ipotesi di decadenza e introducono la possibilità, alle condizioni previste, di sanare determinate irregolarità mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso. L'intervento consente di correggere i dati errati e, quando necessario, di rideterminare il reddito o il valore della produzione netta concordati sulla base delle informazioni rettificate, evitando che il contribuente rimanga vincolato a una proposta fondata su dati non corretti.
La regolarizzazione non opera però in modo automatico e generalizzato. Occorre verificare la natura dell'errore, le condizioni normative applicabili, la corretta presentazione della dichiarazione integrativa e la definizione delle sanzioni dovute.
In termini operativi, diventa quindi essenziale effettuare controlli preventivi sulla coerenza tra dichiarazione dei redditi, dati ISA e informazioni trasmesse per il concordato. Quando emergono inesattezze, la tempestiva valutazione degli strumenti di correzione può assumere un'importanza decisiva per tutelare la posizione fiscale del contribuente.

4. Rinnovo del concordato e benefici per i contribuenti
Il concordato preventivo biennale non è necessariamente un'opzione limitata a un'unica adesione. Al termine del periodo, il contribuente può aderire a una nuova proposta per il biennio successivo, purché continui a possedere i requisiti richiesti e non siano presenti cause di esclusione.
La circolare illustra le regole per il rinnovo, distinguendo le diverse situazioni in base al biennio precedentemente interessato. Per esempio, chi ha aderito al CPB 2024-2025 può valutare una nuova proposta per il 2026-2027, mentre chi ha già aderito per il 2025-2026 deve fare riferimento alle disposizioni applicabili alla propria posizione.
Nel caso di rinnovo, assumono rilievo i dati effettivi dell'ultimo periodo d'imposta del precedente biennio, rettificati secondo le regole del decreto CPB. La determinazione di tali valori deve essere coerente con le disposizioni normative e con le istruzioni del modello di adesione.
Le modifiche del 2026 prevedono inoltre specifici benefici per determinate categorie di contribuenti che rinnovano il concordato, riguardanti, secondo le condizioni previste, le soglie di esonero dal visto di conformità, il calcolo degli acconti e la rateizzazione dei versamenti. La fruizione concreta di ciascun beneficio deve essere verificata sulla base dei requisiti e dei limiti stabiliti dalla disciplina. Il rinnovo richiede quindi una valutazione autonoma: l'adesione al precedente biennio non rende automaticamente conveniente accettare la proposta successiva.

Imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato
La disciplina contempla anche un regime opzionale di imposizione sostitutiva sulla parte di reddito concordato che eccede il reddito di riferimento, determinato secondo le regole previste dal decreto legislativo n. 13 del 2024.
Il meccanismo può incidere sulla convenienza complessiva dell'adesione, ma deve essere valutato con attenzione, considerando l'aliquota applicabile, il reddito assunto come termine di confronto e le rettifiche previste dalla legge. Non è quindi sufficiente confrontare il reddito concordato con quello che il contribuente prevede di realizzare: occorre simulare il carico fiscale complessivo nei due anni, tenendo conto delle imposte ordinarie, dell'eventuale regime sostitutivo e degli effetti delle altre componenti reddituali rilevanti.
Un'analisi comparativa elaborata prima dell'adesione permette di stimare se la maggiore certezza fiscale offerta dal concordato compensi l'eventuale differenza tra il reddito effettivo previsto e quello concordato.

5. Controlli fiscali e decadenza
Il CPB non esclude i controlli dell'Amministrazione finanziaria. La circolare dedica specifica attenzione alle attività di controllo, alle ipotesi di decadenza e alle conseguenze delle violazioni. Le nuove disposizioni riorganizzano i casi in cui le irregolarità possono determinare la perdita degli effetti del concordato, distinguendo le ipotesi di adesione priva di efficacia da quelle che comportano la decadenza vera e propria.
Per le fattispecie disciplinate dalle nuove regole, viene inoltre in rilievo la previsione relativa agli scostamenti di almeno il 30%, nei termini e alle condizioni stabiliti dalla normativa. La soglia non deve essere interpretata come una franchigia generale né come una garanzia assoluta contro ogni forma di controllo: occorre esaminare la specifica disposizione applicabile e i presupposti richiesti. La corretta conservazione della documentazione contabile, la coerenza delle dichiarazioni e la tempestiva sanatoria delle irregolarità rimangono, pertanto, elementi essenziali per ridurre il rischio di contestazioni.

6. La scadenza per il biennio 2026-2027
Per i contribuenti interessati alla proposta relativa al biennio 2026-2027, il termine di adesione è fissato al 31 ottobre 2026. Poiché la data cade di sabato, la scadenza operativa è differita a lunedì 2 novembre 2026, secondo le indicazioni riportate nella circolare.
L'adesione può avvenire attraverso le modalità previste per la trasmissione del modello CPB, anche congiuntamente alla dichiarazione dei redditi, nel rispetto delle istruzioni applicabili. In vista della scadenza, è opportuno che il contribuente e il professionista incaricato verifichino almeno tre aspetti:
  • ammissibilità: presenza dei requisiti e assenza di cause ostative;
  • attendibilità della proposta: coerenza dei dati dichiarativi e del reddito proposto con le prospettive economiche dell'attività;
  • convenienza fiscale: confronto tra il carico tributario stimato in caso di adesione e quello prevedibile in assenza del concordato.

La decisione non dovrebbe essere assunta esclusivamente sulla base del reddito proposto dall'Agenzia, ma tenendo conto anche della capacità reddituale attesa, dei possibili eventi straordinari e delle esigenze finanziarie dell'impresa o dello studio.


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