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Parcheggi gratuiti per i disabili anche senza la patente o l'auto di proprietà: lo dice la Cassazione

Parcheggi gratuiti per i disabili anche senza la patente o l'auto di proprietà: lo dice la Cassazione
Scopriamo insieme le motivazioni che hanno spinto la Cassazione ad estendere il beneficio del parcheggio gratuito anche alle persone disabili senza patente di guida o senza auto di proprietà
Riconoscere la sosta gratuita sulle strisce blu solo in relazione al fatto che il disabile sia in possesso della patente o proprietario di una macchina costituisce, secondo la Corte di Cassazione, una discriminazione indiretta.

Così la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 7 ottobre 2019, n. 24936, censura un regolamento comunale nel punto in cui è prevista la possibilità, per i disabili non muniti di patente o di autoveicolo, di parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu solo ove dimostrino frequenti accessi nel centro cittadino per aver bisogno di specifiche cure o per svolgere attività professionali, non considerando quindi che anche il disabile, al pari dei suoi simili, "ha comunque la necessità di esprimersi vivendo una vita di relazione appagante".

In punto di diritto si osserva che, ex art. 2 comma 3, L. n. 67 del 2006, «si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone». La disposizione, prevedendo che il requisito sia “rispetto ad altre persone”, permette che si possa avere una discriminazione indiretta anche all’interno di una medesima categoria protetta. Infatti, il non prevedere la possibilità di godere del parcheggio gratuito anche per i disabili sprovvisti della patente e dell’automobile (presumibilmente) più gravi, costituisce certamente una disparità di trattamento tra soggetti appartenenti alla medesima categoria protetta.

Quali sono i fatti posti alla lente della Suprema Corte?

La vicenda all’esame della Cassazione ha riguardato una donna con grave disabilità, che ha citato in giudizio il Comune di residenza per una discriminazione indiretta legata al regolamento comunale sulla sosta gratuita nelle strisce blu. Il regolamento escludeva dalla possibilità di parcheggio gratuito le persone disabili senza patente di guida o senza auto di proprietà, imponendo condizioni restrittive per accedere a tale beneficio.
Nei primi due gradi di giudizio, le richieste della donna sono state respinte, ritenendo che la norma comunale non fosse discriminatoria e che il costo del parcheggio non fosse eccessivo. Tuttavia, la donna ha proseguito il ricorso, portando la causa alla Corte di Cassazione.
La Cassazione ha esaminato la situazione alla luce di diverse normative, tra cui la succitata L. n. 67/2006 (che tutela le persone con disabilità vittime di discriminazioni), l'art. 3 e altre disposizioni specifiche della L. n. 104 del 1992 che garantisce l'integrazione sociale delle persone disabili, nonché altre disposizioni internazionali.

Nella specie sono venuti in rilievo:
  • gli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza) che, rispettivamente, sanciscono il diritto a non essere discriminati e proteggono l’inserimento sociale e professionale dei disabili e il loro diritto a partecipare alla vita della comunità;
  • gli articoli 5, 20, 28 e 30 della Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (New York), che vietano le discriminazioni e tutelano il diritto ad un adeguato livello di vita e alla protezione sociale;
  • l’articolo 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) che vieta ogni forma di discriminazione.

Ma con quali motivazioni la Cassazione ha ritenuto di estendere il beneficio della sosta gratuita?

La Corte ha, preliminarmente, evidenziato che l'Amministrazione comunale - in quanto pienamente conscia che gli appositi spazi riservati al parcheggio esclusivo degli invalidi sono normalmente insufficienti - sia stata meritevole nell’avere rilasciato ai disabili muniti di patente e proprietari di veicolo uno speciale permesso gratuito per il parcheggio sulle strisce blu del centro cittadino. Tuttavia, nel fare ciò, ha posto in essere una condotta discriminatoria indiretta ai danni dei disabili (presuntivamente affetti da una patologia più grave) non muniti di patente e non proprietari di un autoveicolo. Questi ultimi, invero, necessitano per i loro spostamenti del necessario ausilio di un familiare, e - secondo le prescrizioni del regolamento comunale contestato - possono parimenti fruire dello stesso permesso solo se in grado di documentare accessi frequenti nel centro cittadino per lo svolgimento di attività lavorative, di assistenza e cura. E' indubbio - ad avviso della Corte Suprema - "che una tale previsione si configuri come discriminatoria ai danni di quest'ultima categoria di disabili, non reputandosi meritevole di tutela l'accesso gratuito del disabile al centro cittadino per motivi di mero svago e di relazione sociale (come invece consentito ai disabili con patente ed autoveicolo che il parcheggio gratuito non è solo un vantaggio economico, ma un incentivo per permettere alle persone disabili di partecipare pienamente alla vita della città, anche dal punto di vista psicologico".

La Corte ha, quindi, dichiarato discriminatoria la condotta del Comune, con la possibilità di valutare anche un risarcimento per il danno subito.
In sostanza, la Cassazione ha ribadito che i diritti delle persone con disabilità vanno tutelati in modo tale da garantire l'inclusione sociale e l'uguaglianza, evitando che normative apparentemente neutre creino discriminazioni indirette.

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