Nel caso esaminato dal Tribunale di Firenze, il Giudice di Pace aveva confermato la legittimità di una multa che era stata comminata ad un soggetto per il superamento del limite di velocità, rilevato da autovelox.
Il multato, ritenendo la decisione ingiusta, aveva deciso di impugnare la sentenza dinanzi al Tribunale, evidenziando l’illegittimità del posizionamento dell’autovelox, in quanto la strada in questione non aveva le caratteristiche tecniche previste dall’art. 3 del Codice della Strada.
Secondo il multato, in particolare, la strada in cui era stato collocato l’autovelox non poteva essere considerata una “strada urbana di scorrimento”, in quanto mancavano “le intersezioni semaforizzate, l’area di sosta con immissioni e uscite concentrate e le banchine pavimentate a destra”.
Il Giudice di Pace di Firenze, pronunciatosi in primo grado, aveva rigettato l’impugnazione proposta dal multato, ritenendo che la strada oggetto di contestazione avesse “tutte le caratteristiche della strada urbana di scorrimento”.
Ritenendo la decisione ingiusta, il multato aveva deciso di impugnare la sentenza dinanzi al Tribunale di Firenze, evidenziando, nello specifico, che nella strada non era presente la banchina pavimentata a destra e che i relativi spazi erano occupati da cassonetti della spazzatura ed utilizzati per le fermate degli autobus, il che era “inconcepibile per una strada urbana di scorrimento”.
Il Tribunale di Firenze riteneva, in effetti, di dover dar ragione al multato, evidenziando che “tra i requisiti minimi indispensabili della strada urbana di scorrimento vi è la banchina pavimentata a destra”, la quale è definita dall’art. 3 del Codice della Strada come “la parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati”.
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale osservava che, nella strada sulla quale era stato collocato l’autovelox non esistevano spazi che potessero assolvere alla funzione propria della banchina, sussistendo, piuttosto, degli “spazi destinati ad ospitare cassonetti e fermate di autobus o altri ingombri”.
Di conseguenza, secondo il Tribunale, la strada in questione non poteva essere considerata “strada urbana di scorrimento”, in quanto difettava quantomeno tale requisito strutturale essenziale previsto dalla legge.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Firenze accoglieva l’appello proposto dal multato, revocando la sentenza resa dal Giudice di Pace di Firenze e annullando il verbale della Polizia Municipale.