Il difensore del ristoratore aveva evidenziato l'inidoneità delle caratteristiche dei cartelli stradali posti in prossimità dei varchi ZTL.
Il giudice sottolinea che la segnaletica non era conforme alle prescrizioni del codice della strada, per cui "non si può attribuire la responsabilità di un'infrazione se non si dimostra la colpa dell'automobilista".
Già precedenti pronunce hanno ripetutamente posto l'evidenza sulla "necessità di dare informativa agli utenti della strada circa l'esistenza dei divieti e l'utilizzo degli strumenti di rilevamento elettronico, informativa di carattere preventivo che consista in una divulgazione con i requisiti della congruità, dell'idoneità e della correttezza".
Nel caso di specie i cartelli verticali di segnalazione della ZTL erano sottodimensionati e risultavano poco visibili.
La legge e la giurisprudenza hanno ribadito che la segnaletica dovrà sempre essere idonea per dimensionamento, visibilità, leggibilità e posizionamento e che la violazione di uno solo di questi parametri potrà provocare l'illegittimità dell'accertamento secondo prudente apprezzamento.
Il Giudice di pace ha, dunque, annullato tutte le contravvenzioni e ha condannato il Comune per non aver predisposto idonea segnaletica stradale e non aver anticipato alcun preavviso del divieto di accesso in ZTL.