In merito alle reiterazioni di uno stesso illecito di natura amministrativa, l'art. 8-bis della legge 689/81 afferma che, trattandosi di reiterazione specifica, tutte le violazioni sono riconducibili alla prima violazione, comportando l'annullamento delle violazioni successive. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione dell'ordinanza n. 19680 del 17 luglio 2024.
Ma vediamo il caso.
Un automobilista del comune di Terni era transitato per ben 39 volte in una zona a traffico limitato. Ritrovatosi con 39 verbali attinenti alla stessa contestazione, si rivolgeva al giudice di pace per ottenerne l'annullamento. In primo grado il giudice di pace annullava tutti i verbali tranne il primo, in quanto - appunto - l'art. 8-bis della legge 689/81 afferma che, in caso di violazioni reiterate entro un arco di tempo ravvicinato, esse vadano considerate come un'unica violazione, comportando l'annullamento di quelle successive.
Il Comune decideva, quindi, di rivolgersi al Tribunale affermando che i 39 verbali costituissero concorso formale. Il Tribunale, però, rifacendosi all'art. 198 del Codice della strada (il quale esclude espressamente il concorso formale nei casi di violazione delle norme relative alle zone a traffico limitato), confermava la decisione del giudice di pace. Il tribunale continuava affermando che non sussiste l'elemento soggettivo (dolo o colpa) per le successive violazioni, poiché originano tutte dall’iniziale omissione e sono prive della coscienza e volontà di porsi in contrasto con l’ordinamento.
La sentenza veniva impugnata in Cassazione.
La Suprema Corte ha ribadito, innanzitutto, quanto già stabilito nei primi due gradi di giudizio, ossia che le condotte ne costituiscono un'unica che comporta l'annullamento dei successivi verbali. Continua, però, affermando che anche le fattispecie compiute in tempi non ravvicinati, essendo riconducibili all'art. 8-bis della legge n. 689/1981, sono da considerarsi come reiterazione specifica dello stesso illecito e, di conseguenza, ricevono anch'esse il trattamento dell'annullamento dei verbali successivi al primo.