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Multa per eccesso di velocità: è il Comune o il conducente a dover dimostrare l'adeguatezza della segnaletica di avviso della presenza di autovelox?

Multa per eccesso di velocità: è il Comune o il conducente a dover dimostrare l'adeguatezza della segnaletica di avviso della presenza di autovelox?
Chi contesta una multa per violazione del limite di velocità deve anche provare l’inadeguatezza della segnaletica stradale relativa a tale limite.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23566 del 9 ottobre 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di opposizione al verbale di contestazione emesso per eccesso di velocità rilevato da autovelox fissi.

Nel caso esaminato dalla Corte, dei conducenti avevano agito in giudizio nei confronti del Comune, impugnando dei verbali di contestazione che erano stati emessi dalla polizia municipale per “eccesso di velocità” (art. 142 Codice della Strada), accertato da autovelox fissi, posti su entrambi i sensi di marcia di una strada provinciale.

Il Giudice di Pace, pronunciatosi in primo grado, aveva annullato i provvedimenti impugnati e la sentenza era stata confermata dal Tribunale di secondo grado.
Secondo il Tribunale, in particolare, “sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (…) gli organi di Polizia Stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati a rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento”.
Osservava il Tribunale, tuttavia, che, ai sensi del comma 6 bis dell’art. 142 C.d.S., gli autovelox fissi devono essere preventivamente segnalati e ben visibili, “ricorrendo all'impiego di cartelli, di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice”.

Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale evidenziava che i conducenti avevano contestato la validità dei verbali di contestazione, in ragione della non visibilità dei cartelli stradali che segnalavano la presenza degli autovelox e che il Comune non aveva dimostrato, com’era suo onere (ai sensi dell’art. 2697 c.c.), la sussistenza dei presupposti per l’emissione dei verbali di contestazione.

Ritenendo la decisione ingiusta, il Comune aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione al Comune, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.
Osservavano gli Ermellini, infatti, che, contrariamente da quanto affermato dal Tribunale, grava su chi impugna il verbale di contestazione, e non sul Comune, l’onere di dimostrare l’inidoneità in concreto della segnaleticaad assolvere la funzione di avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocità, in modo da garantire il rispetto del limite di velocità, in una logica ispirata non dalla volontà di cogliere di sorpresa l'automobilista indisciplinato, ma dalla tutela della sicurezza stradale, di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonchè di fluidità della circolazione”.
Evidenziava la Corte, inoltre, come già in passato si era pronunciata su una questione simile (sentenza n. 6242 del 21.06.1999), affermando che, in caso di opposizione ad una multa comminata per violazione del limite di velocità, se l’opponente contesta, non la mancanza, ma l’inadeguatezza della segnaletica stradale relativa a tale limite, “incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell'allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal Comune, annullando la sentenza impugnato e rinviando la causa al Tribunale, affinchè il medesimo decidesse nuovamente sulla questione, sulla base dei principi sopra enunciati.


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