Ai fini del matrimonio la non consumazione dello stesso, infatti, non incide sulla validità giuridica del vincolo coniugale né sull’esistenza dello stesso, pertanto, non pregiudica il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio né l’applicabilità della normativa in tema di assegno di divorzio stante la natura assistenziale dello stesso.
Nel corso dell’istruttoria era emersa l’assenza di rapporti sessuali tra i coniugi e l’inizio di una nuova relazione da parte della moglie.
In relazione alle doglianze del marito, la Corte non ritiene fondate le censure. Non era stato dimostrato infatti, che la moglie e il terzo avessero un comune progetto di vita, ma solo che la prima provvedeva all’acquisto di beni alimentari per il mantenimento della nuova "famiglia".
Tali prove, per la Corte non sono sufficienti ad affermare l’esistenza di una relazione sentimentale stabile.
Il nuovo legame, infatti, deve essere accertato in modo rigoroso, così come indicato dall’art. 2729 del Codice Civile che richiede di procedere ad una complessiva valutazione degli elementi come la presenza di un conto corrente cointestato, lo stesso domicilio, l’esistenza di figli o la contribuzione economica in famiglia. L’onere probatorio relativo a questo aspetto, ricade su chi contesta il diritto all’assegno di mantenimento.