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Malattie professionali e Infortunio, da oggi assegno più ricco grazie al nuovo Decreto: ecco a chi spetta e i requisiti

Malattie professionali e Infortunio, da oggi assegno più ricco grazie al nuovo Decreto: ecco a chi spetta e i requisiti
Vediamo insieme come fare domanda per avere diritto all’assegno
L’assegno di incollocabilità è una prestazione economica erogata dall'Inail ai lavoratori titolari di rendita per malattia professionale o infortunio qualora sia accertata la perdita di ogni capacità lavorativa oppure quando, per la tipologia o la gravità della menomazione, possono costituire un rischio per loro stessi, per gli altri o per la sicurezza degli impianti. Quindi, si tratta di lavoratori che non possono beneficiare nemmeno dell’assunzione obbligatoria del collocamento mirato (cfr. art.19).

L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita. Ogni anno l’ammontare viene rivalutato sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Inoltre, si rammenta che la misura è esente da IRPEF e non concorre alla formazione del reddito (cfr.art.3).

In data 22 luglio 2024, nella sez. “pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il decreto del 26 giugno 2024, n. 108, concernente la rivalutazione annuale dell'assegno di incollocabilità: con decorrenza 1° luglio 2024 l'assegno passa da 290,11 euro a 305,78 euro.

Quali i requisiti per potervi accedere?

Per poter accedere a questa erogazione, la persona invalida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  • età non superiore a 65 anni;
  • impossibilità ad essere collocato in qualsiasi settore lavorativo, riconosciuta dagli Organismi competenti;
  • grado di inabilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, non inferiore al 34% riconosciuto dall’INAIL secondo le tabelle allegate al Testo Unico di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 2006;
  • grado di menomazione dell’integrità psicofisica – danno biologico superiore al 20% riconosciuto secondo le tabelle allegate all’art. 13 del D. Lgs. n. 38 del 2000, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007.

L’ Inail provvede all’accertamento della disabilità, al rilascio della certificazione nella quale si specifica che l’interessato non può fruire del collocamento obbligatorio per la perdita di ogni capacità lavorativa e all’attivazione immediata delle procedure per l’erogazione dell’assegno di incollocabilità.

È importante sottolineare che, ai fini della valutazione della riduzione della capacità lavorativa, possono essere prese in considerazione anche infermità extralavorative, ossia diverse da quelle per le quali viene percepita la rendita Inail. L’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico Inail al momento dell’accertamento del danno permanente.

Come richiedere l’assegno di incollocabilità?

Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d’appartenenza, e può farsi assistere da un patronato. La domanda deve contenere i dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità. In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione.


Ecco l’elenco dei principali ed indispensabili documenti che sarà necessario produrre per la pratica:
  • documento d'identità (carta d'identità o altro documento equipollente);
  • tessera sanitaria (codice fiscale);
  • documento INAIL di costituzione rendita per malattia professionale / infortunio contenente la data dell'evento, il numero rendita, la descrizione della inabilità lavorativa accertata;
  • eventuale certificazione a supporto in caso di presenza di invalidità extralavorativa;
  • codice IBAN di conto corrente o di carta prepagata o di libretto postale.


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