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Lucernario condominiale: chi paga i danni da rottura?

Lucernario condominiale: chi paga i danni da rottura?
Il condominio è responsabile della rottura di un lucernaio condominiale che rechi danni a un singolo condomino?

Il Condominio è responsabile anche in caso di danni derivanti dal crollo del lucernario?

Per rispondere a tale quesito, è necessario, innanzitutto, accertare se tale bene possa essere o meno considerato un “bene condominiale”, ex art. 1117 codice civile.

Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 1529 del 13 maggio 2016, si è occupato proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dal Tribunale, due condomini avevano agito in giudizio nei confronti del condominio, esponendo di essere comproprietari di un locale commerciale, il quale era stato interessato da copiose infiltrazioni d’acqua e di liquami, riconducibili alla rottura di un tratto della condotta fognante comune, a sua volta causato dal crollo del lucernario condominiale.

I condomini chiedevano, dunque, al giudice di condannare il condominio al risarcimento dei danni subiti.

Il condominio si costituiva in giudizio e si difendeva affermando che il lucernario non costituiva un bene condominiale, “in quanto unicamente finalizzato alla illuminazione ed alla areazione del locale di proprietà esclusiva degli attori”.

Di conseguenza, secondo il condominio, “gravava sugli attori l’obbligo della manutenzione e della riparazione della lustriera”.

Il Tribunale, tuttavia, riteneva di dover aderire alle argomentazioni svolte dai condomini, accogliendo la relativa domanda.

Secondo il Tribunale, infatti, dall’istruttoria espletata era stato “confermato che verso la fine del dicembre del 2006, nell’immobiole commerciale di proprietà degli attori si sono verificati i lamentati fenomeni infiltrativi”.

Inoltre, non appariva contestato che “la rottura della condotta fognante condominiale sia stata causata dalla caduta sulla stessa di parti del lucernario posto sulla strada sovrastante il locale commerciale di proprietà degli attori”.

Di conseguenza, osserva il Tribunale, come la questione principale da affrontare fosse quella relativa alla natura condominiale o meno del lucernario, al fine di poter affermare la responsabilità del condominio, ai sensi dell’art. 2051 codice civile (responsabilità da cosa in custodia).

Ebbene, il Tribunale evidenziava, in proposito, che la consulenza tecnica espletata avesse rilevato che il lucernario era stato sostituito, dopo il crollo, da una lustriera grigliata e che tale griglia metallica non sovrastava il locale degli attori ma una bocca di lupo, all’interno della quale erano collocati dei tratti di tubazione, volti allo scarico delle acque reflue.

Pertanto, secondo il Giudice, risultava di tutta evidenza la natura condominiale del lucernario, “in quanto avente la funzione esclusiva di illuminare ed areare l’intercapedine condominiale e costituente, tra l’altro, l’unico accesso alla stessa per eventuali interventi di manutenzione”.

Alla luce di tali considerazioni, secondo il Tribunale, il condominio doveva ritenersi responsabile in via esclusiva, ai sensi dell’art. 2051 codice civile, per l’omessa custodia e manutenzione del lucernario.

Il Tribunale, dunque, accoglieva il ricorso proposto dai condomini, condannando il condominio al risarcimento dei danni subiti dai medesimi, comprensivi dei costi necessari per la riduzione in pristino del locale commerciale danneggiato.


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