La Legge 104 è la normativa italiana che tutela i diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari. Tra le agevolazioni previste, ci sono specifici permessi, che spettano sia ai lavoratori con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della stessa legge, sia ai familiari di una persona con tale grado di disabilità, i quali potranno avere, così, il tempo necessario ad assistere una persona non autosufficiente.
In materia c'è una domanda ricorrente, a cui vogliamo dare una risposta ben precisa: si può fare un viaggio o andare in gita – al mare, in montagna, al lago o in qualsiasi altra località – con la persona assistita e, magari, con altri membri della famiglia (ad esempio la moglie e i figli)? Cioè è possibile farlo senza rischi di cadere nell'abuso del diritto, con un conseguente rischio di sanzione disciplinare come il licenziamento?
Tale permesso, retribuito, consente di assentarsi dal luogo di lavoro e - proprio per questo - non manca una copiosa giurisprudenza che, nel corso del tempo, ha affrontato vari casi pratici relativi all'utilizzo dell'agevolazione. I giudici hanno spiegato quali attività extralavorative possono considerarsi compatibili con le finalità per cui il legislatore ha varato i permessi 104, e quali attività – invece – sono tali da costituire una violazione delle regole della legge 104.
Per legge non c'è alcun obbligo che l’assistenza sia continuata e senza interruzioni per tutto l'orario coincidente con il permesso: ecco perché la magistratura ha chiarito che il supporto deve essere effettivo e tangibile, ma non per forza esclusivo. Il lavoratore può, quindi, svolgere altre attività durante i permessi 104, ma con alcune condizioni o limitazioni, perché l’assistenza per il benessere del familiare disabile deve rimanere lo scopo principale.
Il lavoratore può anche svolgere altre attività personali, se compatibili con l’assistenza (esempi: fare la spesa per il familiare, accompagnarlo a visite, gestire pratiche burocratiche). Viceversa, non sarà possibile usare il permesso per scopi estranei all’assistenza, come svolgere un secondo lavoro o praticare un hobby. In altre parole, non sarà necessario stare tutto il tempo accanto alla persona assistita, ma bisognerà essere disponibili e reperibili in caso di bisogno.
Posto che, come accennato, l'assistenza deve essere finalizzata al benessere dell'assistito, alla domanda sopra accennata occorre dare risposta positiva: come confermato dalla sentenza n. 12679 della Cassazione, emessa lo scorso anno, in caso di breve periodo di stacco dalla routine quotidiana non c'è alcun abuso o violazione delle norme della legge 104. Anzi, la vacanza o gita contribuirà all'umore, al benessere, alla vita sociale del disabile assistito.
In quel caso i giudici di piazza Cavour avevano ritenuto illegittimo il licenziamento del dipendente con permesso 104, che assistette la moglie - gravemente asmatica - accompagnandola presso una località costiera, per farle respirare aria salubre e adatta alla sua patologia. Nel provvedimento, la Corte ha sostanzialmente stabilito che il marito non si era allontanato per proprio piacere, ma al solo fine di far trascorrere alla moglie tre benefiche giornate al mare.
Concludendo, le regole di quest'agevolazione non ne vietano - quindi - un utilizzo un po' più "elastico", a patto che la salute dell'assistito sia sempre la finalità primaria.
In materia c'è una domanda ricorrente, a cui vogliamo dare una risposta ben precisa: si può fare un viaggio o andare in gita – al mare, in montagna, al lago o in qualsiasi altra località – con la persona assistita e, magari, con altri membri della famiglia (ad esempio la moglie e i figli)? Cioè è possibile farlo senza rischi di cadere nell'abuso del diritto, con un conseguente rischio di sanzione disciplinare come il licenziamento?
Tale permesso, retribuito, consente di assentarsi dal luogo di lavoro e - proprio per questo - non manca una copiosa giurisprudenza che, nel corso del tempo, ha affrontato vari casi pratici relativi all'utilizzo dell'agevolazione. I giudici hanno spiegato quali attività extralavorative possono considerarsi compatibili con le finalità per cui il legislatore ha varato i permessi 104, e quali attività – invece – sono tali da costituire una violazione delle regole della legge 104.
Per legge non c'è alcun obbligo che l’assistenza sia continuata e senza interruzioni per tutto l'orario coincidente con il permesso: ecco perché la magistratura ha chiarito che il supporto deve essere effettivo e tangibile, ma non per forza esclusivo. Il lavoratore può, quindi, svolgere altre attività durante i permessi 104, ma con alcune condizioni o limitazioni, perché l’assistenza per il benessere del familiare disabile deve rimanere lo scopo principale.
Il lavoratore può anche svolgere altre attività personali, se compatibili con l’assistenza (esempi: fare la spesa per il familiare, accompagnarlo a visite, gestire pratiche burocratiche). Viceversa, non sarà possibile usare il permesso per scopi estranei all’assistenza, come svolgere un secondo lavoro o praticare un hobby. In altre parole, non sarà necessario stare tutto il tempo accanto alla persona assistita, ma bisognerà essere disponibili e reperibili in caso di bisogno.
Posto che, come accennato, l'assistenza deve essere finalizzata al benessere dell'assistito, alla domanda sopra accennata occorre dare risposta positiva: come confermato dalla sentenza n. 12679 della Cassazione, emessa lo scorso anno, in caso di breve periodo di stacco dalla routine quotidiana non c'è alcun abuso o violazione delle norme della legge 104. Anzi, la vacanza o gita contribuirà all'umore, al benessere, alla vita sociale del disabile assistito.
In quel caso i giudici di piazza Cavour avevano ritenuto illegittimo il licenziamento del dipendente con permesso 104, che assistette la moglie - gravemente asmatica - accompagnandola presso una località costiera, per farle respirare aria salubre e adatta alla sua patologia. Nel provvedimento, la Corte ha sostanzialmente stabilito che il marito non si era allontanato per proprio piacere, ma al solo fine di far trascorrere alla moglie tre benefiche giornate al mare.
Concludendo, le regole di quest'agevolazione non ne vietano - quindi - un utilizzo un po' più "elastico", a patto che la salute dell'assistito sia sempre la finalità primaria.