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Legge 104, è possibile assistere lo stesso disabile da due fratelli ottenendo ugualmente i permessi 104: ecco come fare

Legge 104, è possibile assistere lo stesso disabile da due fratelli ottenendo ugualmente i permessi 104: ecco come fare
I permessi 104 possono essere suddivisi fra gli aventi diritto. Vediamo insieme perché
Con l’emanazione del D. Lgs. 105/2022, sono state introdotte dal legislatore una serie di misure essenzialmente volte a migliorare la conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare, per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza.
Il decreto, nello specifico, riformulando l’art. 33 della legge 104, ha eliminato la figura del “referente unico dell’assistenza”. Una regola per cui non poteva essere riconosciuta a più di una lavoratrice - o di un lavoratore - dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave, a meno che non si trattasse dei genitori di figlia o figlio con disabilità grave ai quali era già in precedenza riconosciuto un ruolo particolare nella cura. Dunque, secondo quanto previsto, il permesso per l’assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità accertata può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto (genitore, coniuge, parte di un'unione civile e convivente di fatto), che possono usufruirne alternativamente tra loro.

Il permesso continua ad essere di tre giorni al mese, retribuiti, e fruibile anche ad ore.

Il motivo? Si è ritenuto che detta impostazione - mantenendo fermo il diritto all'assistenza in favore del disabile - risponda all'esigenza di una più equilibrata condivisione dei compiti di cura tra i familiari che lo accudiscono, evitando che ricadano di fatto sulle donne, per effetto di un consolidato stereotipo culturale di genere.

Sul punto l’INPS ha chiarito che, al fine di valutare la concessione dei benefici in argomento, la dichiarazione del disabile, che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza, deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente (cfr. circ. 39/2023).

Il provvedimento di autorizzazione - inviato dall’Istituto al richiedente, al disabile grave e al datore di lavoro del richiedente - deve precisare che la domanda è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili, fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza al disabile.

Resta, invece, impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per se stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi, previsti dal comma 6 del citato articolo 33.


Si forniscono altresì indicazioni relative alla gestione sia del congedo straordinario di cui all’art. 42 D.lgs. n. 151/2001, che dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992, stabilendosi che, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di tre giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

Si ribadisce che i suddetti benefici non posso essere fruiti nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, e devono, quindi, intendersi alternativi.


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