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Legge 104, arrivano gli aumenti degli importi e dei massimali del congedo straordinario: ecco la nuova circolare INPS

Legge 104, arrivano gli aumenti degli importi e dei massimali del congedo straordinario: ecco la nuova circolare INPS
L'Istituto previdenziale ha comunicato gli aggiornamenti relativi ai benefici economici e contributivi in caso di congedo straordinario. Scopriamo cosa dice la circolare INPS
È definito "congedo straordinario" il periodo retribuito di assenza dal lavoro, concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave accertata ai sensi dell'art. 33 della legge 104.
Originariamente concepito come strumento di tutela rafforzata della maternità in caso di figli portatori di disabilità grave, il congedo straordinario è a tutt’oggi inserito nel testo normativo dedicato alla tutela e al sostegno della maternità e della paternità, l’art. 42 del D. Lgs. 151/2001, anche se progressivamente ha assunto una portata più ampia, estendendo così il proprio ambito di applicazione oltre i rapporti genitoriali, sino a ricomprendere anche le relazioni tra figli e genitori disabili e, ancora, in altra direzione, i rapporti tra coniugi o tra fratelli.

La legge ha, poi, individuato un rigido ordine gerarchico tra i possibili beneficiari, che non può essere alterato in base ad una libera scelta della persona disabile.

Si tratta di un istituto fondamentale per l'assistenza ai disabili in condizione di gravità, consentendo la conservazione del posto di lavoro - e del correlato apporto reddituale - in concomitanza di impegnative attività di cura e accudimento del disabile da parte di chi ne gode.

Nel comparto del pubblico impiego, la procedura da seguire - ai fini dell’erogazione dell’indennità - prevede, preliminarmente, che il datore di lavoro emetta un decreto di concessione. Il decreto viene trasmesso per il controllo preventivo all’ufficio competente, che poi lo trasmette all’ufficio stipendi per l’applicazione.
All’ufficio che ha emesso il provvedimento sarà, invece, ritrasmesso il provvedimento con il visto dell’organo di controllo. Se il congedo non viene fruito in via continuativa, è necessario che l’ufficio alleghi la presa di servizio al decreto.

La domanda, che ha validità a decorrere dalla sua presentazione, incontra tuttavia dei limiti. È infatti possibile richiedere fino ad un massimo di due anni di congedo straordinario nell'arco della vita lavorativa: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave.

Ma il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della pensione?

La risposta è sì. Infatti, durante i periodi di assenza dal lavoro per assistere un familiare disabile grave, sono riconosciuti contributi figurativi. Però bisogna fare alcune precisazioni.
In parole povere, mentre i contributi effettivi sono quelli che il datore versa all’INPS e fanno riferimento ad un periodo in cui il dipendente è regolarmente al lavoro, i contributi figurativi sono quelli che riguardano periodi di assenza del lavoratore e sono riconosciuti direttamente dall’INPS (quindi, non sono versati dal datore).
In linea generale, i contributi figurativi per le misure previste dalla Legge 104 sono validi sia per il diritto (ossia, nel conteggio degli anni necessari al raggiungimento del diritto alla pensione), sia per la misura dell’assegno mensile di pensione.

La normativa (art. 42, comma 5-ter del D.Lgs. n. 151/2001) stabilisce che, per il congedo straordinario, c’è un massimale di contributi figurativi che deve essere rispettato. Dal 2011, l’ammontare massimo di retribuzione e contribuzione viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Ciò proprio per far sì che la misura sia adeguata alle reali condizioni economiche.

Per il 2025 il limite massimo, che non può essere superato, è stato fissato dall’INPS in € 57.038,00 con circolare n. 26 del 30 gennaio 2025.
L’importo di € 57.038,00 è comprensivo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e, pertanto, l’importo massimo da corrispondere mensilmente è pari a (57.038,00:1,242):12= 3.827,03 mensili.

Il limite giornaliero è (57.038,00: 1,2420): 365 = 125,82.

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