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Lavoro, se vieni licenziato tramite Whatsapp puoi contestare e annullare la procedura: ecco come e in quali casi

Lavoro, se vieni licenziato tramite Whatsapp puoi contestare e annullare la procedura: ecco come e in quali casi
Il licenziamento tramite Whatsapp è legittimo? Vediamo i singoli casi e le ipotesi di tutela per i lavoratori licenziati
L'interruzione di un rapporto di lavoro tra azienda e dipendente generalmente avviene tramite l'atto di licenziamento.
Lo stesso (anche definito “recesso unilaterale”) può avere diverse motivazioni, tra cui la scarsa produttività, il mancato rispetto dell'orario lavorativo, comportamenti offensivi o violenti nei confronti dei colleghi ecc.).

Negli ultimi giorni si è diffusa la questione relativa alle modalità con le quali il datore di lavoro provvede ad effettuare il licenziamento dei propri dipendenti. Infatti, ha fatto discutere la condotta tenuta da un'azienda che fornisce forza lavoro a Euronics, la quale ha licenziato alcuni dipendenti attraverso un semplice messaggio Whatsapp, il cui invio, tra l’altro, è avvenuto durante l'orario lavorativo.
In particolare, il fatto è avvenuto nel Lazio e ha coinvolto i dipendenti della società “Nova Casale Srl”, la quale è connessa alla compagine di Euronics perché si occupa di fornire lavoratori alla detta azienda.

Ebbene, ciò che ha fatto particolarmente discutere e ha scosso parte dell'opinione pubblica sono non solo le modalità attraverso cui il licenziamento è avvenuto, ma soprattutto il fatto che lo stesso è avvenuto in tronco, con obbligo immediato di lasciare la sede di lavoro e di restituire tutte le dotazioni in possesso dei singoli dipendenti.
Inoltre, l'azienda non ha garantito ai lavoratori licenziati alcun preavviso, né le altre garanzie tipiche di un rapporto di lavoro.

Il messaggio Whatsapp recapitato ai singoli dipendenti è piuttosto chiaro e conciso, non legittimando alcun dubbio circa il suo contenuto. Nel testo si legge infatti: “Il suo rapporto di lavoro cessa contestualmente con la ricezione della presente con Suo esonero dal prescritto periodo di preavviso, in luogo del quale Le sarà erogata la corrispondente indennità sostitutiva.
La invitiamo a restituire senza dilazione ogni bene aziendale che fosse ancora in suo possesso.

La scelta dell'azienda ha fatto discutere, sebbene le sigle sindacali coinvolte - ovvero Fisascat, Cisl e Filcams - già da tempo fossero state informate dell'esistenza di alcuni piani di licenziamento ad opera di aziende che collaborano con Euronics Italia Spa.
Secondo le informazioni diffuse, infatti, il numero di lavoratori e lavoratrici che rischiano il licenziamento è particolarmente elevato: si parla di centinaia di dipendenti, in un'area geografica che comprende i territori di Roma e Frosinone, nonché quelli di Rieti e Pomezia.

A questo punto si pone un'altra questione, di natura squisitamente giuridica: ovvero se sia legittimo e conforme alla legge procedere al licenziamento di un dipendente attraverso un messaggio Whatsapp, che al giorno d'oggi costituisce indubbiamente una modalità di comunicazione abbastanza diffusa.

È bene tenere a mente innanzitutto che oggi, a causa dell’enorme diffusione dei social media e di una elevatissima informatizzazione, è cambiato anche il modo con cui effettuare comunicazioni aziendali. Ciò ha fatto sì che alcune comunicazioni, relative ad esempio ai turni di lavoro o anche ai provvedimenti disciplinari, vengano effettuate tramite l’invio di una semplice e-mail oppure tramite messaggi Whatsapp o altri social network.
Tuttavia, qualche dubbio sorge nel caso in cui tali modalità telematiche vengano impiegate per effettuare un licenziamento.

Secondo quanto affermato tanto dalla legge quanto dalla giurisprudenza, rispetto alle comunicazioni per cui sia richiesta la forma scritta, non rileva affatto lo strumento attraverso cui tali comunicazioni siano state effettuate, ma risulta determinante la prova dell’effettivo ricevimento della comunicazione da parte del destinatario, nonché l'effettiva conoscenza del contenuto della stessa. In questi casi, l'onere probatorio dell'assolvimento di tale obbligo spetta al datore di lavoro che provvede al licenziamento. Qualora il dipendente, infatti, contesti lo stesso provvedimento per le modalità impiegate, asserendo la mancata ricezione dello stesso, è compito del datore di lavoro provare che il dipendente abbia effettivamente ricevuto la comunicazione.

Infatti, con specifico riferimento al licenziamento, lo stesso costituisce un atto unilaterale e recettizio, poiché produce i suoi effetti solo quando giunge a conoscenza del destinatario.
Al riguardo, rileva quanto disposto dall’art. 1 della l. 604/1966 in materia di licenziamenti individuali, secondo la quale il licenziamento deve necessariamente avvenire in forma scritta, a pena di inefficacia dello stesso. In caso di violazione di tale prescrizione, il dipendente licenziato potrà chiedere di essere reintegrato nel posto di lavoro.
Tuttavia, la norma ha una formulazione piuttosto generica. Essa, infatti, non fornisce alcuna precisazione in ordine alla tipologia di forma scritta che dev'essere impiegata, permettendo dunque l'utilizzo di diverse modalità di comunicazione.
A sostegno di tale interpretazione si è altresì pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha dichiarato che “in tema di forma scritta del licenziamento non sussiste a carico del datore di lavoro l’onere di adoperare forme “sacramentali”, ben potendo comunicare la volontà di licenziare in forma diretta purchè chiara”.

Ebbene, alla luce di quanto detto, non dovrebbero esserci dubbi circa la legittimità di un licenziamento avvenuto tramite Whatsapp. Si ricorda tuttavia che, qualora il datore di lavoro decida di impiegare questo strumento, sarà compito suo provare l'effettiva ricezione e conoscenza della comunicazione da parte del lavoratore licenziato.

Fondamentale al riguardo è quanto affermato dalla giurisprudenza, la quale ha ritenuto non idonea, a fini probatori, né la doppia spunta blu nelle chat Whatsapp, né l’e-mail che conferma il ricevimento da parte del destinatario.
La legittimità del licenziamento del dipendente tramite Whatsapp o tramite e-mail, tuttavia, può derivare dal fatto che il destinatario della comunicazione abbia fatto leggere la stessa ai colleghi, oppure abbia chiesto informazioni al proprio legale di fiducia per procedere alla contestazione del provvedimento adottato nei suoi riguardi.
Pertanto, se il dipendente non agisce a tutela della propria posizione giuridica in seguito alla ricezione del messaggio WhatsApp, il licenziamento potrebbe essere qualificato come legittimo da parte del giudice.

L'illegittimità, invece, colpisce le ipotesi di licenziamento collettivo tramite Whatsapp.
Infatti, per tale ipotesi di licenziamento è necessario lo svolgimento di una particolare procedura, ai sensi della l. 223/1991, che richiede la comunicazione ai sindacati, nonché la previa individuazione delle categorie di lavoratori da licenziare. Ciò preclude l'esecuzione di un licenziamento collettivo tramite Whatsapp.


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