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Lavori in casa, ecco cosa fare se è necessario l'accesso nella proprietà del vicino e lui si rifiuta di farti entrare

Lavori in casa, ecco cosa fare se è necessario l'accesso nella proprietà del vicino e lui si rifiuta di farti entrare
Il Codice Civile disciplina espressamente il caso dell'accesso al fondo altrui per l'effettuazione di opere di ristrutturazione o manutenzione, ma a specifiche condizioni. Scopriamo quali sono
Il rifacimento della facciata o del tetto, la manutenzione di grondaie, gli interventi sui muri per sistemare crepe o infiltrazioni oppure l'installazione o riparazione dei condizionatori esterni sono soltanto alcuni tipici esempi dei lavori in casa, che un proprietario fa svolgere da ditte specializzate. E da tali attività - talvolta - scaturisce la richiesta di accesso alla proprietà privata del vicino. Ragioni tecniche, logistiche o di sicurezza ne sono alla base, ma il vicino è tenuto a permettere l'ingresso e il passaggio nei suoi spazi per raggiungere lo specifico luogo in cui effettuare gli interventi?

Si intuisce che, da un terzo, la richiesta di entrare nella sua proprietà non è sempre accolta di buon grado: il rischio di perdite di tempo e di disagi è concreto e insorge spesso il timore che, dal transito degli addetti ai lavori, possa derivare un qualche danno al proprio immobile.

Nella legge non è previsto un obbligo assoluto di consentire al vicino l'accesso al fondo, per far svolgere le opere di manutenzione. Tuttavia ciò non toglie che, nel Codice Civile, sia espressamente disciplinato il caso in cui l’accesso alla proprietà privata sia indispensabile per il pieno godimento della propria. In termini pratici, le norme civilistiche riconoscono e ammettono questa possibilità del proprietario, disponendo - però - un obbligo di accesso temperato e circoscritto al mero svolgimento dei lavori. L'onere gravante sul vicino di casa deve, cioè, essere limitato, per tempi e modi, a quanto strettamente necessario e indispensabile.

In particolare, l'art. 843 del c.c. parla esplicitamente di diritto di accesso al fondo altrui, laddove ne sia riconosciuta - e riscontrabile - la necessità per compiere le opere di manutenzione, ristrutturazione, installazione o costruzione. Si pensi a quelle situazioni in cui l'ingresso è la sola soluzione - ragionevole e proporzionata - per compiere le opere, oppure è la soluzione meno gravosa per ambo i proprietari.

Ad esempio, è il caso di chi deve riparare il tetto della propria casa, ma l'unico punto di accesso sicuro al tetto è raggiungibile passando dal cortile interno del vicino. Il Comune potrebbe negare l'autorizzazione al montaggio di impalcatura sulla strada per ragioni di sicurezza e - conseguentemente - l’accesso al fondo del vicino (il cortile) si palesa come l’unica soluzione tecnicamente possibile, per far compiere i lavori in sicurezza.

In sintesi:
  • un proprietario potrà formalmente chiedere il permesso di accesso temporaneo al fondo del vicino per il tempo strettamente utile all'esecuzione dei lavori in casa, dettagliando le modalità di svolgimento di questi ultimi, le loro modalità, gli orari, e impegnandosi a garantire il ripristino dello stato dei luoghi e il minor disagio possibile;
  • il vicino è tenuto a non negare accesso e passaggio ma, qualora si opponga, a chi deve compiere i lavori non è comunque consentito di forzare l'ingresso.
A questo punto la domanda sorge spontanea: cosa fare se il terzo si oppone? Ebbene, in queste circostanze il primo rimedio è l'invio di una diffida che, se non dovesse sortire effetto, potrà essere seguita dall'azione in tribunale per chiedere al giudice un provvedimento che, sulla scorta di apposite perizie tecniche, autorizzi l'accesso al fondo stabilendone obblighi, tempi e modi. L'accesso forzato può - quindi - essere disposto solo giudizialmente. E, sempre in tribunale, il terzo proprietario potrà chiedere il versamento di un'indennità per l'eventuale danno arrecato dall'accesso al fondo, così come dispone il secondo comma dell'art. 843 del Codice Civile.

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