Molto spesso si parla dei lavoratori stagionali come lavoratori con meno diritti rispetto ai "classici" lavoratori subordinati. Spesso vengono definiti come precari, con instabilità economica e con mancanza di permessi e di ferie. Vediamo, però, se è davvero così.
La categoria dei contratti stagionali viene utilizzata da tutte quelle attività che sono caratterizzate da picchi di lavoro in determinati periodi dell'anno e altri con scarsa attività.
Il D. Lgs. 81/2015 aveva stabilito che un decreto ministeriale dovesse stilare un elenco delle attività considerate come stagionali. In realtà la legge si rifà ancora a quelle elencate nel D.P.R. n. 1525/1963 e ai vari CCNL che nel tempo sono stati stipulati nel settore.
La prima critica che viene mossa a questa tipologia di contratti è la scarsità di permessi o ferie; in realtà vediamo che, come in qualsiasi altro lavoro, anche i lavoratori stagionali hanno diritto a questi ultimi, con la differenza che ferie e permessi saranno in proporzione alla durata del periodo lavorativo. Queste ferie possono essere godute durante il periodo lavorativo oppure possono essere liquidate in busta paga.
La seconda questione riguarda il riposo settimanale. Sappiamo che la stessa Costituzione impone un giorno di riposo settimanale, da intendersi come 24 ore consecutive, solitamente coincidente con la domenica. La legge, poi, in particolare il D. Lgs. 66/2003, stabilisce che il lavoratore ha diritto ad 11 ore di riposo consecutive ogni 24. Da questo ricaviamo che la durata massima di una giornata lavorativa può essere di 13 ore.
Per questa tipologia di lavoratori possono esserci delle deroghe al diritto al riposo: però, in ogni caso, l’orario settimanale non può superare le 48 ore, straordinari inclusi, calcolati come media su 4 mesi, estendibili a 6 o 12 mesi per ragioni tecniche, organizzative od obiettive.
La terza questione riguarda il TFR, i trattamenti previdenziali, i permessi, l'indennizzo per gli infortuni sul lavoro. Chiaramente anche i lavoratori stagionali maturano tutti questi trattamenti, ma spesso non sono sufficienti. Per questo il governo, per il periodo che va dal 1° giugno al 21 settembre 2024, ha introdotto il bonus turismo, che comporta un aumento lordo in busta paga del 15%. Questo bonus è però legato solo alle prestazioni notturne e agli straordinari.
In merito al trattamento previdenziale e assicurativo, vediamo che questi lavoratori godono di tutte le tutele. Ciò significa che sono coperti da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che hanno diritto ai contributi previdenziali ai fini pensionistici. Inoltre hanno diritto all’indennità di malattia, proporzionata alla durata del contratto.
Questa tipologia di contratti viene molto spesso usata per far lavorare gli studenti durante il periodo estivo, cosicché possano acquisire esperienza in settori specifici. Per evitare un abuso da parte del datore di lavoro, è necessario sapere alcune cose:
La categoria dei contratti stagionali viene utilizzata da tutte quelle attività che sono caratterizzate da picchi di lavoro in determinati periodi dell'anno e altri con scarsa attività.
Il D. Lgs. 81/2015 aveva stabilito che un decreto ministeriale dovesse stilare un elenco delle attività considerate come stagionali. In realtà la legge si rifà ancora a quelle elencate nel D.P.R. n. 1525/1963 e ai vari CCNL che nel tempo sono stati stipulati nel settore.
La prima critica che viene mossa a questa tipologia di contratti è la scarsità di permessi o ferie; in realtà vediamo che, come in qualsiasi altro lavoro, anche i lavoratori stagionali hanno diritto a questi ultimi, con la differenza che ferie e permessi saranno in proporzione alla durata del periodo lavorativo. Queste ferie possono essere godute durante il periodo lavorativo oppure possono essere liquidate in busta paga.
La seconda questione riguarda il riposo settimanale. Sappiamo che la stessa Costituzione impone un giorno di riposo settimanale, da intendersi come 24 ore consecutive, solitamente coincidente con la domenica. La legge, poi, in particolare il D. Lgs. 66/2003, stabilisce che il lavoratore ha diritto ad 11 ore di riposo consecutive ogni 24. Da questo ricaviamo che la durata massima di una giornata lavorativa può essere di 13 ore.
Per questa tipologia di lavoratori possono esserci delle deroghe al diritto al riposo: però, in ogni caso, l’orario settimanale non può superare le 48 ore, straordinari inclusi, calcolati come media su 4 mesi, estendibili a 6 o 12 mesi per ragioni tecniche, organizzative od obiettive.
La terza questione riguarda il TFR, i trattamenti previdenziali, i permessi, l'indennizzo per gli infortuni sul lavoro. Chiaramente anche i lavoratori stagionali maturano tutti questi trattamenti, ma spesso non sono sufficienti. Per questo il governo, per il periodo che va dal 1° giugno al 21 settembre 2024, ha introdotto il bonus turismo, che comporta un aumento lordo in busta paga del 15%. Questo bonus è però legato solo alle prestazioni notturne e agli straordinari.
In merito al trattamento previdenziale e assicurativo, vediamo che questi lavoratori godono di tutte le tutele. Ciò significa che sono coperti da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che hanno diritto ai contributi previdenziali ai fini pensionistici. Inoltre hanno diritto all’indennità di malattia, proporzionata alla durata del contratto.
Questa tipologia di contratti viene molto spesso usata per far lavorare gli studenti durante il periodo estivo, cosicché possano acquisire esperienza in settori specifici. Per evitare un abuso da parte del datore di lavoro, è necessario sapere alcune cose:
- come tutti i contratti di lavoro, anche questo deve essere scritto;
- deve contenere tutte le informazioni necessarie quali: la durata dell'impego, l'orario lavorativo, la retribuzione e il CCNL applicato;
- è importante leggere attentamente il contratto prima di firmarlo;
- bisogna assicurarsi che la normativa sulla sicurezza sia rispettata.