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Fondo cassa condominiale: legittimo?

Fondo cassa condominiale: legittimo?
E' legittima l’istituzione di un fondo cassa condominiale per l’esecuzione di opere di manutenzione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17035 dell’11 agosto 2016, si è occupata di un interessante caso in materia condominiale.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, un condomino aveva impugnato la delibera dell’assemblea di condominio, la quale avrebbe “senza la prescritta maggioranza, deciso di costituire un fondo cassa di lire 50.000.000, poi ridotto in Lire 40.000.000, per innovazioni, incorrendo anche in eccesso di potere”.

L’impugnazione veniva rigettata dal Tribunale e la sentenza di rigetto veniva confermata anche dalla Corte d’appello.

Il giudice di secondo grado, in particolare, rilevava che il fondo cassa era stato istituito in previsione delle spese che si sarebbero dovute affrontare per alcuni lavori di manutenzione, “rinviando l’approvazione degli stessi ad epoca in cui vi fosse stato il nuovo amministratore”.

Secondo la Corte, peraltro, “siccome le spese da affrontare avrebbero riguardato opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e non certo innovazioni, la maggioranza richiesta era quella del secondo comma dell’art. 1136 codice civile”, maggioranza che, nel caso di specie, era stata rispettata, “essendo stata l’istituzione del fondo cassa deliberata da tutti gli intervenuti che rappresentavano più della metà del valore dell’edificio”.

Il giudice di secondo grado, inoltre, rilevava che l’istituzione del fondo cassa era avvenuta legittimamente ed era stata “ampiamente giustificata dalla necessità di effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, già più volte rimandati”.

L’importo del fondo cassa, peraltro, non appariva in alcun modo esorbitante, “in quanto le opere da realizzare erano numerose e impegnative”.

Giunti al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal condomino ricorrente, ritenendo il relativo ricorso infondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che l’istituzione di un fondo cassa per l’esecuzione di opere di manutenzione, “appartiene al potere discrezionale dell’assemblea e non pregiudica né l’interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio”.

Inoltre, secondo la Cassazione, “l’onere per la costituzione di un fondo speciale per le spese di manutenzione straordinaria va ripartito tra i condomini in base ai criteri fissati nell’art. 1123 codice civile, se per la realizzazione di interventi non ancora specificati è possibile ripartire provvisoriamente la somma destinata alla costituzione del fondo in base ai millesimi proprietà”.

Evidenziava la Cassazione, dunque, come la Corte d’appello avesse correttamente giudicato legittima l’istituzione del fondo cassa, con le maggioranze di cui sopra, dal momento che lo stesso era volto all’accantonamento di somme destinate all’esecuzione di opere che erano state deliberate dall’assemblea di condominio, anche se l’approvazione dei lavori era stata rinviata al momento della nomina del nuovo amministratore.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso presentato dal condomino, confermando la sentenza resa nel precedente grado di giudizio.


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