I requisiti per conseguire la patente sono:
- l'età minima di anni 18;
- la residenza in Italia oppure, per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, la residenza normale (nella Circolare del MIT n. 28819 del 19.09.2019, la residenza normale è definita come "il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. È equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno). I cittadini non appartenenti ad uno Stato aderente all’Unione europea, allo Spazio economico europeo, o alla Svizzera devono esibire al momento dell'istanza i documenti di soggiorno.
Le prove da svolgere sono due: una teorica ed una pratica. L'esame può essere svolto sia affidandosi ad una scuola guida che da privatista, rivolgendosi alla Motorizzazione Civile.
In particolare, in ordine alla prova pratica per la patente B, sempre nella predetta Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 28819 è specificato che questa si svolge su un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.
Tale veicolo deve essere dotato di doppi comandi almeno per la frizione ed il freno e al fianco del candidato deve essere presente l'istruttore di guida. Durante la prova nel traffico, anche l’esaminatore deve indossare la cintura di sicurezza, salvo specifica esenzione ex art. 172, comma 8, del Codice della Strada.
L'esame pratico della patente, si sa, spaventa un po' tutti, e in molti si sentono più a proprio agio a guidare auto con il cambio automatico. Ci si chiede, quindi, se è possibile svolgere l'esame con un veicolo di questo tipo. La risposta è sì. Tuttavia, vi sono delle conseguenze, in quanto il titolo abilitativo alla guida verrà sì concesso, ma con delle preclusioni.
Difatti, sempre dalla predetta circolare, in cui è specificato altresì che "è considerato dotato di cambio manuale il veicolo nel quale è presente la leva (o il pedale) della frizione per l’avvio, la fermata o il cambio di marcia del veicolo", si evince che i veicoli di categoria B, utilizzati per l'esame pratico, non devono essere necessariamente dotati di cambio di velocità manuale. Sarà quindi possibile svolgere l'esame con veicolo a cambio automatico, fatta salva l'apposizione del codice UE armonizzato 78 sulla patente conseguita con veicolo con cambio diverso da quello manuale.
Ma cosa indica il codice 78? Indica, appunto, che la patente ottenuta in seguito alla prova pratica svolta con veicolo con cambio automatico, permetterà di guidare unicamente tali veicoli. Di conseguenza, non sarà possibile guidare auto con cambio manuale.
Al contrario, chi supera l'esame dopo aver guidato la classica automobile con cambio manuale, potrà guidare anche i mezzi con cambio automatico.
Ciò premesso, è evidente che bisogna pensarci bene prima di decidere di svolgere la prova pratica con un veicolo con cambio automatico. Difatti, anche se l'esame potrà apparire più semplice, il conseguimento della patente in tal modo provocherà degli svantaggi non indifferenti successivamente, in quanto vi sarà precluso guidare le auto tradizionali.
Il consiglio è di farsi un po' di coraggio e svolgere il classico esame di guida, così da poter poi scegliere, una volta patentati, quale veicolo guidare.