Nella riunione avvenuta lo scorso 7 agosto, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo che, in attuazione della L. 9 agosto 2023, n. 111 (legge delega sulla riforma fiscale), introduce nuove regole anche in materia di imposte sulle successioni e donazioni.
Il regime d'imposta sulle successioni e donazioni - si ricorda - è contemplato dal D. Lgs. n. 346/1990. In particolare, fra le novità, è emersa la modifica apportata al dettato dell'art. 3, comma 4-ter.
Ma cosa afferma, più nel dettaglio, la norma appena citata?
Si tratta di una disposizione volta ad agevolare, ai fini fiscali, il passaggio generazionale delle imprese a carattere familiare, che costituiscono una delle articolazioni essenziali della struttura produttiva del nostro Paese, al fine di preservare la loro efficienza, funzionalità e unitarietà nel tempo.
Il testo della norma, nella sua attuale formulazione, dispone infatti che i trasferimenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni - effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768 bis e seguenti del codice civile, a favore dei discendenti e del coniuge - non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni.
Il regime d'imposta sulle successioni e donazioni - si ricorda - è contemplato dal D. Lgs. n. 346/1990. In particolare, fra le novità, è emersa la modifica apportata al dettato dell'art. 3, comma 4-ter.
Ma cosa afferma, più nel dettaglio, la norma appena citata?
Si tratta di una disposizione volta ad agevolare, ai fini fiscali, il passaggio generazionale delle imprese a carattere familiare, che costituiscono una delle articolazioni essenziali della struttura produttiva del nostro Paese, al fine di preservare la loro efficienza, funzionalità e unitarietà nel tempo.
Il testo della norma, nella sua attuale formulazione, dispone infatti che i trasferimenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni - effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768 bis e seguenti del codice civile, a favore dei discendenti e del coniuge - non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni.
L’esenzione, tuttavia, non è assoluta, ma subordinata alla condizione che siano trasferite partecipazioni tali da permettere agli aventi causa di acquisire o integrare il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, ovvero a condizione che i beneficiari proseguano l’esercizio dell’attività di impresa, rendendo apposita dichiarazione in tal senso. La norma è stata introdotta con la L. n. 296/2006, al fine di ottemperare alle Raccomandazioni della Commissione europea del 1994, volte ad arginare le “difficoltà insormontabili” inerenti i passaggi generazionali nell’impresa, che nel tempo hanno condotto migliaia di imprese a cessare la loro attività, garantendo così la “sopravvivenza delle imprese e il mantenimento dei posti di lavoro”.
Dunque, riepilogando, per beneficiare dell’esenzione devono essere integrati i seguenti requisiti:
• il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile per un periodo non inferiore a cinque anni (“holding period”); rileva a tal fine, la “maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”, oppure
• il proseguimento dell’esercizio dell’attività di impresa da parte dei beneficiari, sempre per un periodo non inferiore a cinque anni.
Inoltre gli eredi devono rendere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. Il mancato rispetto di tale condizione comporta la decadenza dal beneficio fiscale.
Secondo l’Agenzia delle entrate, l’esenzione può applicarsi esclusivamente quando la partecipazione societaria attribuisca agli eredi il potere di influire in modo diretto e immediato sull'attività sociale, indirizzandone la gestione e le decisioni aziendali, e di decidere sulla possibilità di continuare a mantenere il controllo della “azienda” di famiglia, intesa quale realtà imprenditoriale produttiva e meritevole di essere tutelata nella fase del passaggio generazionale. In altri termini, l'effettivo esercizio del controllo da parte degli eredi e la sussistenza di un'azienda di famiglia costituiscono, unitamente agli altri requisiti, le condizioni poste dalla legge, la cui inosservanza determina la mancata applicazione del beneficio o la sua successiva decadenza in sede di controllo fiscale (si veda interpello n. 185 del 1° febbraio 2023).
Quali sono gli indirizzi formulati in proposito dalla giurisprudenza?
La conclusione dell’Amministrazione finanziaria troverebbe conferma nelle indicazioni fornite proprio dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 23 giugno 2020, n. 120. In tale occasione è stato anche chiarito che la logica dell’esenzione risiede nell’esigenza di salvaguardare i livelli occupazionali connessi all’azienda trasferita.
Inoltre, in aderenza alle posizioni espresse, con l’ordinanza n. 6082 del 28 febbraio 2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’esenzione dall’imposta di successione e donazione, come previsto dall’articolo 3, comma 4-ter citato, si applica solo quando il trasferimento riguarda partecipazioni in una società che effettivamente svolge un’attività d’impresa.
Ora, a seguito delle ultime modifiche apportate dal Consiglio dei ministri, sarebbe stata inserita una nuova norma interpretativa: ai fini dell’esenzione, il testo novellato, invero, non prevede più distinzioni tra società che svolgono o non svolgono attività di impresa, ma riguarda tutte le quote di controllo, siano esse di società di persone o di capitali.
Verrebbero meno, dunque, le obiezioni sollevate dalla Cassazione a proposito delle holding non operative: gli eredi Berlusconi potrebbero, così, evitare di pagare il 4% su 423 dei 458 milioni che costituiscono il patrimonio netto dell’eredità del Cavaliere. Difatti, l'art. 2, comma 48 del D.L. n. 262/2006 prevede l'applicazione di un'aliquota del 4% sui trasferimenti di beni e diritti a causa di morte in favore del coniuge o dei parenti in linea retta, ascendenti e discendenti, sul valore complessivo netto, eccedente - per ciascun beneficiario - la quota di 1 milione di euro.
Dunque, riepilogando, per beneficiare dell’esenzione devono essere integrati i seguenti requisiti:
• il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile per un periodo non inferiore a cinque anni (“holding period”); rileva a tal fine, la “maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”, oppure
• il proseguimento dell’esercizio dell’attività di impresa da parte dei beneficiari, sempre per un periodo non inferiore a cinque anni.
Inoltre gli eredi devono rendere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. Il mancato rispetto di tale condizione comporta la decadenza dal beneficio fiscale.
Secondo l’Agenzia delle entrate, l’esenzione può applicarsi esclusivamente quando la partecipazione societaria attribuisca agli eredi il potere di influire in modo diretto e immediato sull'attività sociale, indirizzandone la gestione e le decisioni aziendali, e di decidere sulla possibilità di continuare a mantenere il controllo della “azienda” di famiglia, intesa quale realtà imprenditoriale produttiva e meritevole di essere tutelata nella fase del passaggio generazionale. In altri termini, l'effettivo esercizio del controllo da parte degli eredi e la sussistenza di un'azienda di famiglia costituiscono, unitamente agli altri requisiti, le condizioni poste dalla legge, la cui inosservanza determina la mancata applicazione del beneficio o la sua successiva decadenza in sede di controllo fiscale (si veda interpello n. 185 del 1° febbraio 2023).
Quali sono gli indirizzi formulati in proposito dalla giurisprudenza?
La conclusione dell’Amministrazione finanziaria troverebbe conferma nelle indicazioni fornite proprio dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 23 giugno 2020, n. 120. In tale occasione è stato anche chiarito che la logica dell’esenzione risiede nell’esigenza di salvaguardare i livelli occupazionali connessi all’azienda trasferita.
Inoltre, in aderenza alle posizioni espresse, con l’ordinanza n. 6082 del 28 febbraio 2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’esenzione dall’imposta di successione e donazione, come previsto dall’articolo 3, comma 4-ter citato, si applica solo quando il trasferimento riguarda partecipazioni in una società che effettivamente svolge un’attività d’impresa.
Ora, a seguito delle ultime modifiche apportate dal Consiglio dei ministri, sarebbe stata inserita una nuova norma interpretativa: ai fini dell’esenzione, il testo novellato, invero, non prevede più distinzioni tra società che svolgono o non svolgono attività di impresa, ma riguarda tutte le quote di controllo, siano esse di società di persone o di capitali.
Verrebbero meno, dunque, le obiezioni sollevate dalla Cassazione a proposito delle holding non operative: gli eredi Berlusconi potrebbero, così, evitare di pagare il 4% su 423 dei 458 milioni che costituiscono il patrimonio netto dell’eredità del Cavaliere. Difatti, l'art. 2, comma 48 del D.L. n. 262/2006 prevede l'applicazione di un'aliquota del 4% sui trasferimenti di beni e diritti a causa di morte in favore del coniuge o dei parenti in linea retta, ascendenti e discendenti, sul valore complessivo netto, eccedente - per ciascun beneficiario - la quota di 1 milione di euro.