Invero, secondo i giudici europei “la riproduzione temporanea su tale lettore di un’opera tutelata da diritto d’autore mediante diffusione dati in flusso continuo (streaming) non è esentata dal diritto di riproduzione”.
In sostanza, appunto, si verrebbe a creare una lesione al diritto d’autore.
Il caso da cui trae origine la sentenza de qua scaturisce dalla compravendita di un lettore multimediale sul quale era stato preinstallato un software open source che consentiva, tramite apposite applicazioni, il collegamento a siti internet con finalità di scaricare gratuitamente (e illegalmente) film protetti dal diritto d’autore.
In sostanza, secondo i giudici lussemburghesi, anche la semplice vendita di un lettore multimediale rientra nel concetto di “comunicazione al pubblico”.
Conseguentemente, sono illegali gli apparecchi che consentano la visione di film in streaming, in quanto, inevitabilmente, portano alla diffusione tra il pubblico di opere comunque protette dal copyright in totale carenza di assenso da parte dell’autore.
Ad ogni buon conto, caratteristica peculiare del lettore in questione era proprio la sua capacità di accedere a opere protette, scaricabili da siti di streaming.
Secondo la Corte, la riproduzione di un’opera tutelata dal diritto d’autore sarebbe lecita laddove la stessa fosse riprodotta temporaneamente, in modo transitorio e sempre che non vi sia un intento economico.