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Dipendenti pubblici, ti spetta il 50% in pił di paga e un giorno intero di riposo se lavori la domenica: novitą ARAN

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Dipendenti pubblici, ti spetta il 50% in pił di paga e un giorno intero di riposo se lavori la domenica: novitą ARAN
Scopri come funziona il riposo compensativo nel pubblico impiego quando si lavora di domenica: secondo l'ARAN non riduce l'orario settimanale e non azzera il debito orario. Ecco regole, esempi e conseguenze pratiche
Nel lavoro pubblico, il trattamento delle prestazioni svolte nel giorno di riposo settimanale ha sempre rappresentato un tema delicato, perché coinvolge due esigenze diverse: da un lato la tutela della salute del lavoratore, dall'altro il corretto calcolo dell'orario settimanale e dei relativi recuperi. Ma un recente orientamento applicativo ARAN (ID 37473) interviene proprio su questo punto, chiarendo gli effetti del riposo compensativo introdotto dal Ccnl Funzioni Locali 2022-2024 quando il dipendente viene chiamato a lavorare di domenica.

Se un lavoratore della P.A. eccezionalmente presta servizio nella giornata di riposo settimanale (tipicamente la domenica), il sistema prevede due tutele distinte:
  • una maggiorazione economica del 50% per le ore effettivamente lavorate;
  • un riposo compensativo obbligatorio di almeno 24 ore consecutive, da fruire entro 15 giorni e, comunque, non oltre due mesi.
Sono aspetti contrattuali che si collegano direttamente alla normativa europea e nazionale sui riposi, in particolare all'art. 9 del d.lgs. 66/2003, che - come è noto - mira a garantire un adeguato recupero psicofisico del lavoratore. Ebbene, il punto centrale è che il riposo non è "tarato" sulle ore lavorate, ma deve comunque assicurare un'intera giornata di astensione dal lavoro.

Con il suo recente intervento, l'ARAN ha affrontato una questione interpretativa di indubbio rilievo pratico: l'astensione riduce l'orario lavorativo settimanale? Quando il lavoratore usufruisce del riposo compensativo, quel giorno deve essere sottratto dal conteggio dell'orario contrattuale? L'Agenzia è netta e risponde che tale riposo non "annulla" le ore lavorate la domenica e non genera automaticamente un minor debito orario.

C'è un principio chiave che può sintetizzarsi come segue: il riposo è aggiuntivo, non sostitutivo. Il riposo compensativo di almeno 24 ore consecutive si aggiunge alla normale organizzazione dell'orario, ma non modifica il monte ore settimanale dovuto (di regola 36 ore nei rapporti a tempo pieno). In breve, il lavoratore recupera un giorno di pausa, ma deve comunque rispettare il proprio orario settimanale complessivo. E le ore lavorate di domenica restano "in conto" ai fini del bilancio orario.

L'ARAN chiarisce che il corretto sistema di calcolo del saldo orario si basa su una semplice regola: il saldo settimanale si determina come differenza tra l'orario teorico dovuto e le ore effettivamente prestate (anche se svolte di domenica). Il riposo compensativo, quindi, non azzera quel conteggio.

Pensiamo, ad esempio, a un dipendente che lavora 3 ore di domenica. Quando fruisce del riposo compensativo - se il suo turno teorico giornaliero è di 6 ore - resterà un debito di 3 ore, ma se il turno teorico è di 9 ore, rimarrà un debito di 6 ore. Queste ore dovranno essere recuperate successivamente in accordo con l'amministrazione datrice. Diverso è il caso di chi lavora, ad esempio, 9 ore di domenica. Al momento del recupero, su un turno teorico di 8 ore, si genererà un credito di un'ora. Mentre su un turno teorico di 6 ore, si avrà un credito di 3 ore. In questi casi, il dipendente potrà recuperare le ore residue in un secondo momento.

A ben vedere, è una disciplina che si inserisce anche nel quadro più ampio della tutela dei riposi, la quale prevede un periodo minimo di 35 ore consecutive di stacco, composto da 24 ore di riposo settimanale e 11 ore di riposo giornaliero. Il riposo compensativo si coordina con questo sistema, garantendo che il lavoratore abbia comunque un adeguato periodo di recupero, anche quando la domenica viene lavorata.

Ricapitolando, il messaggio di fondo dell'orientamento ARAN in oggetto è che il riposo compensativo serve a garantire il benessere psicofisico del lavoratore. Non nasce come strumento di "compensazione matematica" delle ore lavorate, né altera il sistema di calcolo dell'orario settimanale. Per questo motivo, anche dopo aver fruito del riposo di almeno 24 ore, il dipendente potrà comunque avere un debito o un credito orario da recuperare, a seconda del rapporto tra ore lavorate la domenica e orario teorico previsto nella settimana. Parti sociali e ARAN hanno così cercato di bilanciare in modo preciso le esigenze organizzative delle amministrazioni pubbliche con la protezione dei lavoratori, senza confondere due piani che restano giuridicamente separati: riposo e tempo di lavoro.


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