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Dipendenti pubblici, da oggi potete ottenere il trasferimento dove risiede la famiglia con figli piccoli: nuova sentenza

Dipendenti pubblici, da oggi potete ottenere il trasferimento dove risiede la famiglia con figli piccoli: nuova sentenza
La Corte Costituzionale ha disposto che il trasferimento temporaneo deve avvenire nel luogo in cui la famiglia ha fissato la propria residenza
I dipendenti pubblici potranno trasferirsi, temporaneamente, nella regione o nella provincia in cui è collocata la residenza familiare.
A stabilirlo è la Corte Costituzionale che, con la sent. n. 99/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42 bis, co. 1, d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), quando prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa», piuttosto che «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa».

La Consulta ha, quindi, stabilito che il trasferimento temporaneo della sede lavorativa può essere fatto nella provincia o nella regione in cui vi è la residenza familiare e non più in quella in cui l’altro genitore svolge la sua attività lavorativa.
Con questa decisione, il giudice delle leggi viene incontro alle esigenze dei genitori aventi figli con meno di tre anni di età. La finalità è soprattutto quella di garantire una ricomposizione e una maggiore unione della famiglia nei primi anni di età dei figli, ove l’apporto di entrambi i genitori è essenziale per la crescita del bambino. In questo modo, qualora uno dei genitori sia stato costretto ad allontanarsi dal nucleo familiare per esigenze lavorative, potrà richiedere un trasferimento temporaneo per riavvicinarsi alla propria famiglia.

Secondo la Corte Costituzionale contrasta con l’art. 3 Cost. la previsione che permette il trasferimento temporaneo solo nella provincia o regione in cui lavora l’altro genitore. Agli occhi dei giudici, infatti, essa determina il sorgere di una limitazione che non garantisce adeguata tutela alla famiglia.
La pronuncia in commento, quindi, trova fondamento non solo nel già richiamato art. 3 della Costituzione, ma soprattutto nella previsione di cui all’art. 31 Cost., il quale prevede che “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.
La norma, infatti, prevede un impegno da parte della Repubblica nel fornire adeguata protezione alla maternità e all’infanzia, attraverso l’introduzione di istituti ad hoc.
Contrasta con tale disposizione una previsione che non permetta al genitore di figli con meno di tre anni di ottenere un trasferimento presso una sede di lavoro collocata nella provincia o nella regione ove è ubicata la residenza familiare.
Inoltre, secondo la Corte Costituzionale, l’ipotesi in commento è ormai molto rara, visto l’ampio impiego, anche nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni, dello smart-working, nonché della possibilità di fruire, da parte dei lavoratori, di sistemi di trasporto molto più rapidi rispetto al passato.

In conclusione, secondo la Consulta, l’estensione dell’ambito applicativo dell’assegnazione temporanea, oltre a garantire una maggiore coesione del nucleo familiare nei primi anni di vita dei bambini, è finalizzata anche a permettere ai genitori maggiore autonomia nella definizione dell’indirizzo familiare.


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