Nel caso di specie, il
Tribunale di Sala Consilina, in data 12/02/2008 si era pronunciato disponendo il risarcimento del
danno a favore degli eredi di un giovane diciassettenne, vittima di un incidente stradale, il quale era deceduto durante il trasporto in ospedale.
Gli eredi del defunto impugnavano la sentenza per ottenere un
maggior ristoro economico. Questo era difatti accordato da parte della Corte di
Appello di Salerno, con sentenza n. 00869/2017, che, tuttavia, riformava il provvedimento impugnato, risarcendo in misura maggiore la madre del defunto. Avverso tale determinazione ricorrevano per Cassazione i fratelli del defunto, in proprio e, contestualmente, quali eredi dei genitori, deceduti nelle more dei giudizi di merito. Con l’unico motivo di ricorso si deduceva, ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 3, c.p.c., relativamente agli artt.
1226,
2056 e
2059 c.c. la mancata applicazione, da parte del Giudice del merito, delle
tabelle aggiornate del Tribunale di Milano. Erano, secondo i ricorrenti, state applicate le previgenti tabelle (del 2008) in luogo di quelle del 2009, poi “rivisitate” nel 2017, anno in cui interveniva la decisione della lite in secondo grado.
Come anticipato in apertura, il Supremo Consesso, valutando come fondato il ricorso, ha precisato che: “
Costituisce affermazione oramai costante di questa Corte quella che il giudice deve applicare la Tabella elaborata dall’osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette tabelle (Cass. n. 20381/2016)”.
La Corte di Appello, infatti, era incorsa in un macroscopico
vizio motivazionale, determinandosi per un risarcimento sulla base di
tabelle non più in vigore al momento della decisione. Alla data della liquidazione dell’importo risarcitorio predisposta dalla Corte territoriale (anno 2017) risultavano ormai vigenti le nuove tabelle, quelle che avrebbero dovuto essere consultate ai fini della suddetta liquidazione. Per tali ragioni la sentenza è stata cassata, con conseguente rinvio della causa al Giudice del merito, che, in diversa composizione, dovrà procedere ad un nuovo esame dei fatti.