Infatti, la presenza costante di un’eccessiva umidità, unita alla presenza di muffe e funghi, finisce per creare un ambiente decisamente poco sano, all'interno del quale chi vive può sviluppare difficoltà respiratorie, forme di allergie, sino ad arrivare a malattie più gravi.
Se, dunque, non si può negare il diritto del proprietario dell’immobile affetto da infiltrazioni di richiedere e ottenere il risarcimento dei danni subìti, non è così chiaro chi sia il soggetto responsabile di tutto questo e, quindi, tenuto a ristorare il relativo danno.
Recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 27248/2018, si è trovata ad affrontare un interessante caso in materia.
Due coniugi, proprietari di un appartamento situato in contesto condominiale, proponevano domanda di risarcimento dei danni nei confronti della proprietaria dell’appartamento del piano superiore, per la presenza di svariate infiltrazioni.
Quest’ultima si difendeva in giudizio sostenendo che la responsabilità fosse del condominio, posto che i danni sarebbero derivati dall'impianto idrico comune.
Il condominio si costituiva in giudizio nella persona dell’amministratore, ritenendosi non responsabile delle infiltrazioni in oggetto.
Dagli atti di causa, nella fase istruttoria, emergeva, infatti, la presenza di un guasto, in particolare, una rottura della chiave di stacco dell’acqua situata nella cucina dell’appartamento posto al piano superiore rispetto a quello danneggiato.
Ciononostante, la Corte d’Appello ne riteneva responsabile il condominio, sulla base di una “presunzione di comunione” delle parti comuni di cui all'art. [[n 1173, III co.]] c.c., tra le quali rientrerebbe anche l’impianto idrico condominiale.
Osservava la Corte di Cassazione, tuttavia, che la ricostruzione effettuata dalla Corte d’Appello non era corretta. Riteneva la Suprema Corte che l’art.2051 c.c., relativo alla responsabilità da cose in custodia, prevede che il soggetto deve trovarsi in una relazione particolarmente qualificata con il bene, quindi, in un rapporto di fatto o in una relazione fisica grazie alla quale ne abbia l’effettiva disponibilità.
Tutto questo, però, non si verifica se la parte di impianto idrico cui è riconducibile il guasto, è situata nella singola unità abitativa di proprietà esclusiva di uno dei condomini.
Pertanto, affermava la Corte che la presunzione di condominio dell’impianto idrico non si può estendere alla parte di impianto situata nell'appartamento dei singoli condòmini, se pure allacciato a quello comune.
Di conseguenza, concludeva la Suprema Corte, la presunzione di comunione non si estende neppure a quelle diramazioni che siano collegate al tratto del singolo appartamento, comunque allacciato all'impianto comune e che hanno la funzione di portare l’acqua all'interno delle singole unità condominiali.
Alla luce delle considerazioni effettuate, il condominio non veniva ritenuto responsabile di tali infiltrazioni e, dunque, non era tenuto, in quanto tale, al risarcimento dei danni subìti.