Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Come valuta il giudice i danni da infiltrazioni?

Come valuta il giudice i danni da infiltrazioni?
La determinazione dei danni sarà valutata in via equitativa e se le infiltrazioni non dipendono dal caso fortuito verrà sempre e comunque individuato un responsabile.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25590 del 3 dicembre 2014, ha fornito alcune interessanti indicazioni in tema di quantificazione dei danni risarcibili in caso di infiltrazioni all’interno di un condominio.

Nel caso esaminato dalla Corte, un condomino aveva agito in giudizio nei confronti del condominio, al fine di vedersi risarciti i danni subiti a seguito di infiltrazioni d’acqua dovute a lavori eseguiti all’interno del condominio stesso e quantificati in € 25.000.

La domanda risarcitoria veniva rigettata in primo grado ma la Corte d’Appello, in riforma della sentenza, condannava il condominio al risarcimento dei danni, “nella misura equitativamente determinata di Euro 2.000”.

Il condominio ricorreva, dunque, in Cassazione, sostenendo l’avvenuta violazione, da parte della Corte d’Appello, dell’art. 114 del c.p.c., poichè la causa era stata decisa “secondo equità”, nonostante non vi fosse stata alcuna richiesta delle parti in tal senso.

La Cassazione, tuttavia, riteneva tale motivo d’appello “manifestamente infondato”, dal momento che la Corte d’Appello non aveva deciso la causa “secondo equità” ma avrebbe semplicemente “proceduto alla liquidazione equitativa dei danni”, come espressamente previsto dall’art. 1226 del c.c., richiamato anche dall’art. 2056 del c.c., nei casi in cui “il giudice ritenga che il danno non possa essere precisato nel suo preciso ammontare (anche indipendentemente da specifica richiesta delle parti in tal senso)”.

Secondo la Cassazione, dunque, si trattava di una “decisione secondo diritto”, in quanto “conforme ad apposita disposizione di legge in tema di valutazione dei danni”.

Di conseguenza, secondo la Corte, ci si troverebbe di fronte ad un caso del tutto diverso rispetto all’emanazione di una “pronuncia secondo equità”, di cui all’art. 114 del c.p.c..

In altri termini, la Cassazione conferma la possibilità che il Giudice, laddove si trovi di fronte ad un caso in cui il danno non può essere determinato nel suo preciso ammontare (perché, ad esempio, non sussistono dati tecnici e documenti che consentano di quantificarlo), possa determinare la misura del danno risarcibile in via equitativa, in quanto ciò è espressamente previsto dalla legge.

In tale ipotesi, è solo la liquidazione del danno ad essere fatta in via equitativa e non si è di fronte ad una “pronuncia secondo equità”, che, ai sensi dell’art. 114 del c.p.c., è ammessa solo quando siano le parti a richiederlo.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, compensando le spese di giudizio.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.