La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13945 del 7 luglio 2016, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, una società aveva agito in giudizio nei confronti del Comune, chiedendo la condanna del medesimo a risarcimento dei danni subiti a seguito dell’allagamento del garage di proprietà della società medesima, “dovuto alla cattiva manutenzione della rete fognaria comunale alla quale era allacciata quella del fabbricato”.
Il Comune si costituiva in giudizio, rilevando come la domanda non potesse essere accolta, in quanto la strada in cui si era verificato l’evento dannoso era di proprietà privata e non di proprietà comunale.
Inoltre, secondo il Comune, il danno doveva ricondursi alla responsabilità del condominio, il quale non aveva installato un adeguato sistema antirigurgito.
La domanda veniva accolta in primo grado e la sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello.
Osservava la Corte d’Appello, infatti, che risultava provato che la fognatura fosse stata assegnata in manutenzione al Comune in questione, il quale aveva, altresì, effettuato, alcuni anni prima, dei lavori di eliminazione delle ostruzioni dalla fogna stessa.
Giunti al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione riteneva di dover confermare la sentenza di secondo grado, rigettando il ricorso proposto dal Comune.
Secondo la Cassazione, infatti, la Corte d’Appello aveva adeguatamente valutato le risultanze istruttorie, in base alle quali era giunta alla conclusione che l’impianto fognario fosse in manutenzione del Comune.
Quanto al fatto che la strada da cui partiva la fognatura era privata e non comunale, la Corte di Cassazione evidenziava che, nel caso di specie, era “in discussione il profilo giuridico astratto del riparto dell’onere di manutenzione del tratto di fognatura in questione tra il Comune ed il consorzio del quale faceva parte il condominio all’interno del quale si è verificato il danno, perché la Corte d’Appello, in base alla valutazione in precedenza richiamata, ha dato per riconosciuto, da parte del Comune di Roma, l’esistenza di un obbligo di manutenzione a suo carico”.
Per quanto riguarda l’asserita mancata installazione del sistema antirigurgito da parte del Comune, la Cassazione osservava come “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali rientrano nella sfera di controllo dell’ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell’art. 2051 codice civile, dei danni causalmente collegati alla cosa, salvo la prova del fortuito”.
Proseguiva la Corte osservando che “il concorrente apporto causale di un terzo, rilevante soltanto in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito”.
Pertanto, secondo la Corte, “se il danno subito da un condomino è causalmente imputabile al concorso del condominio e di un terzo, al condomino che abbia agito chiedendo l’integrale risarcimento dei danni solo nei confronti del terzo, il risarcimento non può essere diminuito in ragione del concorrente apporto causale colposo imputabile al condominio”, applicandosi, in tal caso, l’art. 2055, primo comma, codice civile, “che prevede la responsabilità solidale degli autori del danno”.
In altri termini, ciò significa che, laddove sia configurabile un concorso di colpa del condominio, per non aver installato il sistema antirigurgito, il Comune è tenuto comunque a risarcire l’intero danno, avendo poi il medesimo la possibilità di agire in via di regresso nei confronti del condominio, chiedendo il rimborso di una quota del risarcimento corrisposto.
In conseguenza di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal Comune, condannando il medesimo al pagamento delle spese processuali.