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Criteri di riparto delle spese condominiali: come possono essere modificati?

Criteri di riparto delle spese condominiali: come possono essere modificati?
Eventuali deroghe al riparto delle spese condominiali possono essere convenuti solo alla unanimità.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2415 del 31 gennaio 2018, si è occupata di un’interessante questione in materia condominiale.

In particolare, l’assemblea di condominio può modificare i criteri di riparto delle spese condominiali, senza il consenso di tutti i condomini?

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista un condomino, che si era opposto alla delibera con cui l’assemblea di condominio aveva disposto l’eliminazione di due canne fumarie realizzate in eternit, che erano poste a servizio del suo appartamento.

La delibera medesima, inoltre, aveva approvato l’operato dell’amministratore di condominio, “il quale, in via d'urgenza, a seguito d'intervento dei Vigili del Fuoco, aveva fatto turare le falle”, ponendo la relativa spesa a carico del solo condomino in questione.

Il Tribunale di Terni, pronunciatosi in primo grado, aveva parzialmente accolto la domanda del condomino, annullando il punto della delibera con cui gli era stato addebitato il costo dell’intervento sulle canne fumarie.

La sentenza, tuttavia, era stata riformata dalla Corte d’appello di Perugia, che aveva confermato la piena validità della delibera assembleare.

Secondo la Corte d’appello, in particolare, ciò che rilevava era “la circostanza non contestata che le canne fumarie erano unicamente al servizio dell'appartamento di proprietà del condomino”, con la conseguenza che il condominio aveva, del tutto correttamente, posto a carico del medesimo il costo dell’intervento oggetto di contestazione, non potendo trovare applicazione i criteri di ripartizione delle spese condominiali di cui all’art. 1123 c.c.

Ritenendo la decisione ingiusta, il condomino aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Osservava il ricorrente, in proposito, che la Corte d’appello non avrebbe dato corretta applicazione agli art. 1137 e 1135 c.c., in quanto l’assemblea di condominio avrebbe illegittimamente inciso sulla sfera giuridica di un condomino e, pertanto, doveva considerarsi radicalmente nulla.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover aderire alle considerazioni svolte dal condomino, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Evidenziava la Corte, infatti, che all’assemblea di condominio non è consentito accertare fattispecie di responsabilità in capo al singolo condomino” e che è “affetta da nullità la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condomini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 c.c.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune”.

Secondo la Cassazione, dunque, eventuali deroghe al riparto delle spese previsto dalla legge o dai condomini, andando a “incidere sui diritti individuali del singolo condomino (…), possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal condomino, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello, affinchè la medesima procedesse ad un nuovo esame della questione.


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